Art. 13 Disciplina delle spese 1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessita' di specifiche autorizzazioni nel rispetto delle disponibilita' di bilancio. 2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma 1 formano oggetto di un programma coerente con le indicazioni della nota integrativa di cui all'art. 3, comma 2, e con la eventuale rimodulazione delle risorse di bilancio con le modalita' di cui all'art. 6.