Art. 13 
 
                       Disciplina delle spese 
 
  1. Le spese da sostenersi in  applicazione  di  norme  di  legge  e
regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni
e  servizi   sono   effettuate   senza   necessita'   di   specifiche
autorizzazioni nel rispetto delle disponibilita' di bilancio. 
  2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma 1 formano  oggetto
di un programma coerente con le indicazioni della nota integrativa di
cui all'art. 3, comma 2,  e  con  la  eventuale  rimodulazione  delle
risorse di bilancio con le modalita' di cui all'art. 6.