Art. 15 Liquidazione delle spese 1. La liquidazione delle spese, ovvero la determinazione dell'esatto importo da pagare e l'individuazione del soggetto creditore e' effettuata dal responsabile della spesa, sulla base di titoli e documenti presentati in originale. Tale documentazione, comprovante il diritto dei creditori, puo' essere prodotta anche in formato elettronico, salva la facolta' dell'ufficio competente di acquisirla in originale. 2. La documentazione allegata ai titoli di pagamento relativi a spese per beni mobili, affidati ai consegnatari, deve essere prodotta in originale e deve contenere, per tutti i beni assunti in carico, il relativo atto di inventariazione a firma del consegnatario e, per i beni di «facile consumo», la dichiarazione di avvenuta regolare fornitura. 3. L'ufficio liquidatore puo' eccezionalmente accettare duplicati di fatture e documenti, alla cui presentazione e' tenuto il creditore, nel rispetto di forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamenti. 4. La documentazione in originale allegata ai titoli di pagamento, successivamente alla registrazione degli stessi, e' conservata dalla Direzione generale programmazione e bilancio.