Art. 15 
 
                      Liquidazione delle spese 
 
  1.  La  liquidazione  delle   spese,   ovvero   la   determinazione
dell'esatto  importo  da  pagare  e  l'individuazione  del   soggetto
creditore e' effettuata dal responsabile della spesa, sulla  base  di
titoli e documenti  presentati  in  originale.  Tale  documentazione,
comprovante il diritto dei creditori, puo' essere prodotta  anche  in
formato elettronico, salva la  facolta'  dell'ufficio  competente  di
acquisirla in originale. 
  2. La documentazione allegata ai titoli  di  pagamento  relativi  a
spese per beni mobili, affidati ai consegnatari, deve essere prodotta
in originale e deve contenere, per tutti i beni assunti in carico, il
relativo atto di inventariazione a firma del consegnatario e,  per  i
beni di «facile  consumo»,  la  dichiarazione  di  avvenuta  regolare
fornitura. 
  3. L'ufficio liquidatore puo' eccezionalmente  accettare  duplicati
di  fatture  e  documenti,  alla  cui  presentazione  e'  tenuto   il
creditore,  nel  rispetto  di  forme  e  cautele  tali   da   evitare
reiterazioni di pagamenti. 
  4. La documentazione in originale allegata ai titoli di  pagamento,
successivamente alla registrazione degli stessi, e' conservata  dalla
Direzione generale programmazione e bilancio.