Art. 16 Pagamento delle spese 1. Il pagamento delle spese viene disposto a favore dei creditori, con emissione di ordini di pagare in formato elettronico, tratti sulle tesorerie dello Stato territorialmente competenti. 2. E' vietato imputare spese su capitoli di bilancio diversi da quelli cui le stesse si riferiscono. 3. Per l'assolvimento di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, il cassiere della Corte dei conti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzato dal segretario generale ad accendere uno o piu' conti correnti intestati alla Corte dei conti presso un istituto di credito ordinario, previa stipula di apposita convenzione. 4. Ai pagamenti per compensi spettanti a consulenti tecnici nominati da organi della Corte dei conti nell'esercizio di funzioni requirenti, giurisdizionali o di controllo si applica la normativa vigente in materia di spese di giustizia. 5. Gli organi che dispongono la nomina dei consulenti o conferiscono gli incarichi previsti nel comma precedente sono tenuti ad apporre, sulle parcelle degli onorari e sulle richieste di altri compensi, l'attestazione del regolare espletamento dell'incarico conferito e la congruita' del compenso richiesto. In mancanza di entrambe le attestazioni non e' consentito attivare il procedimento di liquidazione. 6. Per il pagamento delle spese di notifica di atti giudiziari, sono disposte, a cura del titolare del competente centro di responsabilita', apposite aperture di credito a favore dei dirigenti preposti alle segreterie degli uffici giudiziari centrali, ai SAUR, ai servizi di supporto delle Sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano o a favore di funzionari dai medesimi designati.