Art. 16 
 
                        Pagamento delle spese 
 
  1. Il pagamento delle spese viene disposto a favore dei  creditori,
con emissione di ordini di  pagare  in  formato  elettronico,  tratti
sulle tesorerie dello Stato territorialmente competenti. 
  2. E' vietato imputare spese su capitoli  di  bilancio  diversi  da
quelli cui le stesse si riferiscono. 
  3. Per l'assolvimento di quanto previsto dall'art. 56, comma 2,  il
cassiere  della  Corte  dei  conti,  previo  assenso  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzato dal segretario
generale ad accendere uno o piu' conti correnti intestati alla  Corte
dei conti presso un istituto di credito ordinario, previa stipula  di
apposita convenzione. 
  4.  Ai  pagamenti  per  compensi  spettanti  a  consulenti  tecnici
nominati da organi della Corte dei conti nell'esercizio  di  funzioni
requirenti, giurisdizionali o di controllo si  applica  la  normativa
vigente in materia di spese di giustizia. 
  5.  Gli  organi  che  dispongono  la  nomina   dei   consulenti   o
conferiscono gli incarichi previsti nel comma precedente sono  tenuti
ad apporre, sulle parcelle degli onorari e sulle richieste  di  altri
compensi,  l'attestazione  del  regolare  espletamento  dell'incarico
conferito e la congruita' del  compenso  richiesto.  In  mancanza  di
entrambe le attestazioni non e' consentito attivare  il  procedimento
di liquidazione. 
  6. Per il pagamento delle spese di  notifica  di  atti  giudiziari,
sono  disposte,  a  cura  del  titolare  del  competente  centro   di
responsabilita', apposite aperture di credito a favore dei  dirigenti
preposti alle segreterie degli uffici giudiziari centrali,  ai  SAUR,
ai servizi di supporto delle  Sezioni  di  controllo  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano o a favore di funzionari dai medesimi
designati.