Art. 17 
 
          Spese per il funzionamento degli uffici regionali 
 
  1. La gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento degli
uffici aventi sede in ciascuna regione e nelle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e' attribuita ad un unico  dirigente  di  seconda
fascia, secondo il disposto degli articoli 41  e  57,  comma  2,  del
regolamento per l'organizzazione  e  il  funzionamento  degli  uffici
della Corte. 
  2. Il segretario generale approva il piano annuale di  ripartizione
dei fondi tra i centri di spesa regionale. Il  piano  e'  predisposto
dai titolari dei centri di responsabilita',  compatibilmente  con  le
risorse finanziarie disponibili sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,
sulla base delle proposte formulate dai  dirigenti  dei  SAUR  e  dei
servizi  di  supporto  delle  sezioni  di  controllo  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i titolari dei centri  di
responsabilita'  emettono  ordini  di  accreditamento,   in   formato
elettronico, a favore dei predetti dirigenti  o  dei  funzionari  dai
medesimi designati. 
  3. I titolari dei centri di spesa regionali provvedono  alle  spese
per l'acquisto di beni e servizi  necessari  al  funzionamento  degli
uffici. 
  4. I beni acquistati ai sensi del comma precedente  sono  presi  in
carico   dal   consegnatario   regionale   mediante    l'obbligatorio
inserimento dei relativi dati nel sistema informativo.