Art. 17 Spese per il funzionamento degli uffici regionali 1. La gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici aventi sede in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e' attribuita ad un unico dirigente di seconda fascia, secondo il disposto degli articoli 41 e 57, comma 2, del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici della Corte. 2. Il segretario generale approva il piano annuale di ripartizione dei fondi tra i centri di spesa regionale. Il piano e' predisposto dai titolari dei centri di responsabilita', compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di spesa, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti dei SAUR e dei servizi di supporto delle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i titolari dei centri di responsabilita' emettono ordini di accreditamento, in formato elettronico, a favore dei predetti dirigenti o dei funzionari dai medesimi designati. 3. I titolari dei centri di spesa regionali provvedono alle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici. 4. I beni acquistati ai sensi del comma precedente sono presi in carico dal consegnatario regionale mediante l'obbligatorio inserimento dei relativi dati nel sistema informativo.