Art. 19 
 
                         Procedure di spesa 
 
  1. Alle procedure di spesa si  applicano  le  norme  legislative  e
regolamentari vigenti per le  amministrazioni  dello  Stato,  con  le
modalita'  indicate  dalla  Direzione   generale   programmazione   e
bilancio. 
  2. Le disposizioni di  legge  e  dei  regolamenti  che  introducano
semplificazioni e snellimenti nelle procedure di  spesa  dello  Stato
sono immediatamente applicabili alla  gestione  amministrativa  della
Corte dei conti con le modalita' previste dal comma precedente. 
  3. La sezione di  tesoreria  territorialmente  competente  provvede
alla riduzione degli ordini di accreditamento non interamente estinti
utilizzando il sistema informativo integrato RGS/BKI/Cdc,  attraverso
il quale la Direzione generale programmazione e bilancio aggiorna  le
proprie scritture contabili. 
  4.  La  Direzione  generale  programmazione  e  bilancio   promuove
l'emissione, da parte dell'ufficio liquidatore della spesa, di  nuovi
ordini di accreditamento per l'importo delle spese rimaste  insolute,
con imputazione al conto dei residui.