Art. 19 Procedure di spesa 1. Alle procedure di spesa si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per le amministrazioni dello Stato, con le modalita' indicate dalla Direzione generale programmazione e bilancio. 2. Le disposizioni di legge e dei regolamenti che introducano semplificazioni e snellimenti nelle procedure di spesa dello Stato sono immediatamente applicabili alla gestione amministrativa della Corte dei conti con le modalita' previste dal comma precedente. 3. La sezione di tesoreria territorialmente competente provvede alla riduzione degli ordini di accreditamento non interamente estinti utilizzando il sistema informativo integrato RGS/BKI/Cdc, attraverso il quale la Direzione generale programmazione e bilancio aggiorna le proprie scritture contabili. 4. La Direzione generale programmazione e bilancio promuove l'emissione, da parte dell'ufficio liquidatore della spesa, di nuovi ordini di accreditamento per l'importo delle spese rimaste insolute, con imputazione al conto dei residui.