Art. 23 Accertamento dei residui attivi e passivi 1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' fatta a cura della Direzione generale programmazione e bilancio, sulla base delle risultanze delle operazioni di chiusura dell'esercizio disponibili nel sistema informativo e tenuto conto degli elenchi delle singole partite trasmessi dai servizi ed uffici che hanno accertato eventuali entrate e disposto le spese. 2. I funzionari delegati, nell'ambito delle rispettive aperture di credito, comunicano alla Direzione generale programmazione e bilancio l'esatto importo degli impegni assunti e non pagati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per le successive operazioni di chiusura dell'esercizio. 3. Dopo il 31 dicembre non e' consentito effettuare impegni di spesa su disponibilita' relative all'esercizio precedente.