Art. 23 
 
              Accertamento dei residui attivi e passivi 
 
  1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse  e  delle
somme impegnate e non pagate, da  iscriversi,  rispettivamente,  come
residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' fatta a cura  della
Direzione  generale  programmazione  e  bilancio,  sulla  base  delle
risultanze delle operazioni di  chiusura  dell'esercizio  disponibili
nel sistema informativo e tenuto conto degli  elenchi  delle  singole
partite trasmessi dai servizi ed uffici che hanno accertato eventuali
entrate e disposto le spese. 
  2. I funzionari delegati, nell'ambito delle rispettive aperture  di
credito, comunicano alla Direzione generale programmazione e bilancio
l'esatto importo degli impegni assunti  e  non  pagati  entro  il  31
dicembre dell'anno di riferimento, per le  successive  operazioni  di
chiusura dell'esercizio. 
  3. Dopo il 31 dicembre non  e'  consentito  effettuare  impegni  di
spesa su disponibilita' relative all'esercizio precedente.