Art. 24 
 
                        Gestione dei residui 
 
  1. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e'
trasferita  ai  corrispondenti  capitoli  dell'esercizio   successivo
separatamente dalla competenza. 
  2. Per la determinazione dei periodi di conservazione  dei  residui
si applicano  le  disposizioni  della  legge  e  del  regolamento  di
contabilita'  generale  dello  Stato  e  successive  integrazioni   e
modificazioni. 
  3. I residui attivi  e  passivi  risultanti  dalle  scritture  sono
distinti per esercizio di provenienza. 
  4. In nessun caso e' consentito iscrivere tra i  residui  somme  in
entrata o in uscita che non siano  comprese  nella  competenza  degli
esercizi anteriori.