Art. 24 Gestione dei residui 1. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' trasferita ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo separatamente dalla competenza. 2. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato e successive integrazioni e modificazioni. 3. I residui attivi e passivi risultanti dalle scritture sono distinti per esercizio di provenienza. 4. In nessun caso e' consentito iscrivere tra i residui somme in entrata o in uscita che non siano comprese nella competenza degli esercizi anteriori.