Art. 25 Perenzione 1. I residui passivi si intendono perenti ai fini amministrativi nei termini previsti dalla vigente normativa in materia. 2. Con provvedimento della Direzione generale programmazione e bilancio i residui passivi perenti sono annualmente cancellati dal bilancio ed iscritti in apposito elenco. 3. La Direzione generale programmazione e bilancio provvede alla reiscrizione dei predetti residui nei rispettivi capitoli di competenza, mediante prelevamento dal Fondo speciale di cui all'art. 9, al solo fine di consentire ai competenti centri di responsabilita' il successivo pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili. 4. Con provvedimento della Direzione generale programmazione e bilancio sono cancellati dalle scritture i residui passivi perenti qualora: a) sia decorso il termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originariamente assunta; b) sia accertata la sopraggiunta inesigibilita' del credito insorgente dall'obbligazione originaria.