Art. 25 
 
                             Perenzione 
 
  1. I residui passivi si intendono perenti  ai  fini  amministrativi
nei termini previsti dalla vigente normativa in materia. 
  2. Con provvedimento  della  Direzione  generale  programmazione  e
bilancio i residui passivi perenti sono  annualmente  cancellati  dal
bilancio ed iscritti in apposito elenco. 
  3. La Direzione generale programmazione e  bilancio  provvede  alla
reiscrizione  dei  predetti  residui  nei  rispettivi   capitoli   di
competenza, mediante prelevamento dal Fondo speciale di cui  all'art.
9, al solo fine di consentire ai competenti centri di responsabilita'
il successivo pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili. 
  4. Con provvedimento  della  Direzione  generale  programmazione  e
bilancio sono cancellati dalle scritture i  residui  passivi  perenti
qualora: 
  a) sia decorso il termine di  prescrizione  previsto  in  relazione
alla natura dell'obbligazione originariamente assunta; 
  b)  sia  accertata  la  sopraggiunta  inesigibilita'  del   credito
insorgente dall'obbligazione originaria.