Art. 27 
 
                         Inventario dei beni 
 
  1. I beni mobili sono presi in carico dal consegnatario centrale  e
dai consegnatari regionali,  secondo  la  rispettiva  competenza.  La
consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari. 
  2.  L'inventario  dei  beni  mobili  deve  contenere  le   seguenti
indicazioni: 
  a) la denominazione e la  descrizione  secondo  la  loro  natura  e
specie; 
  b) il titolo e l'anno di acquisizione; 
  c) il luogo in cui si trovano; 
  d) la quantita' ed il numero; 
  e) il valore; 
  f) gli estremi del codice identificativo del bene. 
  3. Il valore iniziale dei beni mobili  e'  determinato  dal  prezzo
d'acquisto, ovvero  di  stima  o  di  mercato  se  trattasi  di  beni
pervenuti per altra causa. 
  4.  Gli  impianti,  fissi  o  amovibili,  costituiscono  pertinenze
dell'immobile in cui si trovano e non sono  inseriti  nell'inventario
dei beni.  Se  tali  impianti  sono  soggetti  a  manutenzione,  sono
iscritti  a  cura  di  ciascun  consegnatario  in   apposito   elenco
denominato «registro delle manutenzioni».