Art. 27 Inventario dei beni 1. I beni mobili sono presi in carico dal consegnatario centrale e dai consegnatari regionali, secondo la rispettiva competenza. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari. 2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie; b) il titolo e l'anno di acquisizione; c) il luogo in cui si trovano; d) la quantita' ed il numero; e) il valore; f) gli estremi del codice identificativo del bene. 3. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. 4. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti a cura di ciascun consegnatario in apposito elenco denominato «registro delle manutenzioni».