Art. 3 
 
           Esercizio finanziario e bilancio di previsione 
 
  1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e  coincide  con
l'anno solare. 
  2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto ai sensi dell'art.  4.  Il  relativo  progetto  e'
predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio, sulla
base dei criteri formulati dal presidente  e  delle  indicazioni  del
segretario generale, unitamente ad una nota integrativa  comprendente
il programma triennale  e  quello  annuale  della  spesa  redatto  in
termini finanziari. Il progetto di bilancio  e  la  nota  integrativa
vengono comunicati dal segretario generale al Consiglio di presidenza
per l'esercizio dei poteri di proposta ad esso attribuiti. 
  3. Entro il  31  ottobre  dell'anno  precedente  a  quello  cui  il
bilancio si riferisce,  il  progetto  e'  sottoposto  dal  segretario
generale al parere del Consiglio di amministrazione  e  del  Collegio
dei revisori ed e' trasmesso, entro il 30 novembre, al presidente che
lo approva entro il 31 dicembre con proprio  decreto.  L'approvazione
costituisce   formale   assegnazione,    a    ciascun    centro    di
responsabilita', delle risorse necessarie alla gestione. 
  4.  Entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato  il  bilancio  di
previsione e la nota integrativa sono trasmessi ai  Presidenti  della
Camera dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  nonche'  al
Ministero  della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  5.  In  casi  di  particolare   necessita'   il   presidente   puo'
autorizzare, con proprio decreto, l'esercizio provvisorio nei  limiti
previsti per il bilancio dello Stato.