Art. 3 Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto e' predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio, sulla base dei criteri formulati dal presidente e delle indicazioni del segretario generale, unitamente ad una nota integrativa comprendente il programma triennale e quello annuale della spesa redatto in termini finanziari. Il progetto di bilancio e la nota integrativa vengono comunicati dal segretario generale al Consiglio di presidenza per l'esercizio dei poteri di proposta ad esso attribuiti. 3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il progetto e' sottoposto dal segretario generale al parere del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori ed e' trasmesso, entro il 30 novembre, al presidente che lo approva entro il 31 dicembre con proprio decreto. L'approvazione costituisce formale assegnazione, a ciascun centro di responsabilita', delle risorse necessarie alla gestione. 4. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato il bilancio di previsione e la nota integrativa sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. In casi di particolare necessita' il presidente puo' autorizzare, con proprio decreto, l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.