Art. 32 Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio dimostra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per singoli centri di responsabilita' e per capitoli, ripartiti fra competenza e residui. 2. Lo schema del conto consuntivo e' accompagnato da una relazione illustrativa che riporta i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione iniziale, e quelli relativi alla gestione dei singoli programmi del bilancio di previsione. 3. Il conto consuntivo espone: a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive; b) le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; c) le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate; f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo; g) le eventuali economie di gestione; h) i residui passivi perenti; i) l'avanzo di amministrazione. 4. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per i singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.