Art. 32 
 
                          Conto consuntivo 
 
  1.  Il  conto  consuntivo  predisposto  dalla  Direzione   generale
programmazione e bilancio dimostra i  risultati  della  gestione  del
bilancio per l'entrata e per  la  spesa,  distintamente  per  singoli
centri di responsabilita' e per capitoli, ripartiti fra competenza  e
residui. 
  2. Lo schema del conto consuntivo e' accompagnato da una  relazione
illustrativa che riporta i risultati complessivi della  gestione,  in
correlazione con la programmazione iniziale, e quelli  relativi  alla
gestione dei singoli programmi del bilancio di previsione. 
  3. Il conto consuntivo espone: 
  a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le  previsioni
definitive; 
  b) le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse e rimaste
da riscuotere; 
  c) le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate e rimaste  da
pagare; 
  d)  la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
precedenti; 
  e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate; 
  f) il conto totale dei residui attivi e  passivi  che  si  rinviano
all'esercizio successivo; 
  g) le eventuali economie di gestione; 
  h) i residui passivi perenti; 
  i) l'avanzo di amministrazione. 
  4. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per
i singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.