Art. 39 
 
                 Procedura di scelta del contraente 
 
  1. La Corte individua i contraenti cui affidare lavori,  servizi  e
forniture con le modalita' previste dal Codice dei  contratti  e  dal
presente regolamento. 
  2. I centri di responsabilita' possono indire procedure ad evidenza
pubblica finalizzate alla stipula di accordi quadro  o  di  contratti
unici per la  fornitura  di  beni  e  servizi  non  ricompresi  nelle
convenzioni Consip S.p.A. o nel mercato elettronico, destinati  anche
alle sedi regionali. 
  3. Gli uffici centrali e regionali,  in  attuazione  della  vigente
normativa di settore, procedono all'acquisizione di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, ove  presenti,  attraverso
il MEPA.