Art. 39 Procedura di scelta del contraente 1. La Corte individua i contraenti cui affidare lavori, servizi e forniture con le modalita' previste dal Codice dei contratti e dal presente regolamento. 2. I centri di responsabilita' possono indire procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipula di accordi quadro o di contratti unici per la fornitura di beni e servizi non ricompresi nelle convenzioni Consip S.p.A. o nel mercato elettronico, destinati anche alle sedi regionali. 3. Gli uffici centrali e regionali, in attuazione della vigente normativa di settore, procedono all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ove presenti, attraverso il MEPA.