Art. 42 Progettazione e regole tecniche 1. La predisposizione dei progetti e dei capitolati da porre a base di gara e' effettuata dai competenti uffici. In caso di carenza delle necessarie professionalita' si provvede mediante professionalita' di altre strutture pubbliche. In casi eccezionali e' consentito il ricorso a professionalita' esterne all'amministrazione pubblica secondo le vigenti disposizioni.