Art. 42 
 
                   Progettazione e regole tecniche 
 
  1. La predisposizione dei progetti e dei capitolati da porre a base
di gara e' effettuata dai competenti uffici. In caso di carenza delle
necessarie professionalita' si provvede mediante professionalita'  di
altre strutture pubbliche.  In  casi  eccezionali  e'  consentito  il
ricorso  a  professionalita'  esterne  all'amministrazione   pubblica
secondo le vigenti disposizioni.