Art. 44 
 
                           Aggiudicazione 
 
  1. Alla selezione della migliore offerta si procede con il criterio
del prezzo piu' basso ovvero, quando l'oggetto del contratto richieda
particolari valutazioni da motivarsi specificamente, con il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  2.  Per  le  procedure  di  gara  aggiudicate   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  la  valutazione  della
migliore offerta  e'  demandata  ad  una  commissione,  nominata  dal
titolare del centro  di  responsabilita'  competente  secondo  quanto
disposto dall'art. 84 del Codice dei contratti e nel  rispetto  delle
disposizioni regolamentari vigenti. 
  3.   Il   responsabile   del   procedimento   o   la    commissione
aggiudicatrice,   ove   costituita,   provvedono   all'aggiudicazione
provvisoria da sottoporre all'approvazione  del  competente  titolare
del centro di responsabilita', che la rende definitiva entro sessanta
giorni. 
  4. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace  dopo  la  verifica
del possesso dei prescritti requisiti.