Art. 44 Aggiudicazione 1. Alla selezione della migliore offerta si procede con il criterio del prezzo piu' basso ovvero, quando l'oggetto del contratto richieda particolari valutazioni da motivarsi specificamente, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 2. Per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione della migliore offerta e' demandata ad una commissione, nominata dal titolare del centro di responsabilita' competente secondo quanto disposto dall'art. 84 del Codice dei contratti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. 3. Il responsabile del procedimento o la commissione aggiudicatrice, ove costituita, provvedono all'aggiudicazione provvisoria da sottoporre all'approvazione del competente titolare del centro di responsabilita', che la rende definitiva entro sessanta giorni. 4. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.