Art. 45 
 
             Stipulazione ed approvazione dei contratti 
 
  1. La stipulazione del contratto puo' avvenire in forma pubblica, a
cura  dell'ufficiale  rogante,  ovvero  in  forma  privata   mediante
scrittura privata, nonche' in forma elettronica  secondo  la  vigente
normativa, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  intervenuta
efficacia  dell'aggiudicazione  definitiva  o   in   quello   diverso
stabilito nel bando o nell'invito ad offrire e comunque nel  rispetto
dei termini dilatori di cui all'art. 11, comma  10,  del  Codice  dei
contratti. 
  2. Il segretario generale nomina,  su  proposta  dei  titolari  dei
centri di  responsabilita',  uno  o  piu'  funzionari  di  ruolo,  in
possesso di titolo di studio e competenza adeguati per lo svolgimento
delle funzioni di ufficiale rogante. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, provvede alla
stipulazione, in rappresentanza della Corte dei conti, un dirigente a
cio' delegato dal titolare del centro di responsabilita'. 
  4.  Fatto  salvo   quanto   previsto   dall'art.   40,   comma   3,
l'approvazione dei contratti  e'  di  competenza,  nell'ambito  delle
rispettive attribuzioni, dei titolari dei centri di responsabilita'. 
  5. Il contratto prevede le cause di risoluzione per inadempimento e
le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.