Art. 45 Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. La stipulazione del contratto puo' avvenire in forma pubblica, a cura dell'ufficiale rogante, ovvero in forma privata mediante scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo la vigente normativa, entro il termine di sessanta giorni dalla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva o in quello diverso stabilito nel bando o nell'invito ad offrire e comunque nel rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti. 2. Il segretario generale nomina, su proposta dei titolari dei centri di responsabilita', uno o piu' funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e competenza adeguati per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, provvede alla stipulazione, in rappresentanza della Corte dei conti, un dirigente a cio' delegato dal titolare del centro di responsabilita'. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, l'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dei titolari dei centri di responsabilita'. 5. Il contratto prevede le cause di risoluzione per inadempimento e le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.