Art. 47 
 
                  Incentivi e fondi a disposizione 
 
  1. Una somma non superiore al due per cento, dell'importo  posto  a
base della gara indetta per la realizzazione  di  un'opera  o  di  un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli  interventi,  e'  ripartita
per ogni singola opera o lavoro con i criteri  previsti  in  sede  di
contrattazione decentrata, tra i responsabili del  procedimento,  gli
incaricati della redazione del progetto, del piano  della  sicurezza,
della  direzione  dei  lavori,  del  collaudo,  nonche'  tra  i  loro
collaboratori. 
  2. I criteri e le modalita' di ripartizione delle somme di  cui  al
comma 1 devono essere formalizzati in un apposito atto regolamentare,
sulla base della disciplina  stabilita  dalla  vigente  normativa  di
settore.