Art. 47 Incentivi e fondi a disposizione 1. Una somma non superiore al due per cento, dell'importo posto a base della gara indetta per la realizzazione di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi, e' ripartita per ogni singola opera o lavoro con i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, tra i responsabili del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. 2. I criteri e le modalita' di ripartizione delle somme di cui al comma 1 devono essere formalizzati in un apposito atto regolamentare, sulla base della disciplina stabilita dalla vigente normativa di settore.