Art. 49 Procedure in economia 1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori mediante procedure in economia si effettua, ai sensi della normativa vigente, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento. 2. Alle procedure in economia, ivi comprese le acquisizioni di prodotti e servizi tramite il MEPA, si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabile del procedimento.