Art. 49 
 
                        Procedure in economia 
 
  1. L'acquisizione di  beni  e  servizi  e  l'esecuzione  di  lavori
mediante procedure in economia si effettua, ai sensi della  normativa
vigente, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo  fiduciario,
nel rispetto dei principi di  trasparenza,  rotazione  e  parita'  di
trattamento. 
  2. Alle procedure in economia,  ivi  comprese  le  acquisizioni  di
prodotti  e  servizi  tramite  il  MEPA,  si  applicano  le   vigenti
disposizioni in materia di responsabile del procedimento.