Art. 50 
 
            Casi di utilizzo delle procedure in economia 
 
  1. Il ricorso all'acquisizione in economia e' consentito,  in  ogni
caso, nelle ipotesi di cui all'art.  125  del  Codice  dei  contratti
pubblici,  entro  i  limiti  di  importo  stabiliti   dalla   vigente
normativa. 
  2. Il ricorso alle acquisizioni in economia e' altresi' consentito,
nei limiti di importo di cui al comma 1,  in  relazione  ai  seguenti
oggetti contrattuali: 
  a) lavori di riparazione, adattamento  e  manutenzione  dei  locali
demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso
degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; 
  b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento  e  riparazione  di
locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto
ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei  conti,  nei
casi in cui per legge o per contratto le spese  siano  a  carico  del
locatario; 
  c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
  d) completamento di opere o impianti a  seguito  della  risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi  e'
necessita' ed urgenza di completare i lavori; 
  e) servizi di pulizia, utenze per  consumi  di  energia  elettrica,
acqua, gas e per riscaldamento dei locali a carico  della  Corte  dei
conti per legge o per contratto; 
  f) acquisto di libri, riviste, giornali e  pubblicazioni  di  vario
genere anche su supporto informatico e abbonamenti a periodici  e  ad
agenzie di informazione nonche' rilegatura  e  restauro  di  libri  e
pubblicazioni; 
  g) manutenzione  ordinaria,  noleggio  ed  esercizio  di  mezzi  di
trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei  conti,
comprese le provviste di carburanti e altro materiale di consumo; 
  h) acquisto di materiali e oggetti necessari  per  l'esecuzione  di
lavori e servizi; 
  i) lavori di traduzione, nei  casi  in  cui  l'amministrazione  non
possa provvedervi con proprio personale; 
  j) lavori di copia, stampa,  tipografia,  litografia,  qualora  sia
impossibile  o  non  conveniente  per  motivi  tecnici  od  economici
provvedere direttamente; 
  k) spese di funzionamento degli  uffici  compresa  la  cancelleria,
spese postali, telefoniche e telegrafiche; 
  l) locazioni di immobili  a  breve  termine,  con  attrezzature  di
funzionamento, eventualmente gia' installate, per  l'espletamento  di
concorsi  e  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  culturali   e
scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando  non
siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali; 
  m) spese per l'organizzazione di  convegni,  conferenze,  riunioni,
mostre e cerimonie nonche' per  la  partecipazione  di  magistrati  e
funzionari della Corte dei conti a convegni,  congressi,  conferenze,
riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche sui
temi di specifico interesse della Corte stessa; 
  n) spese di rappresentanza attinenti a relazioni istituzionali; 
  o) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, riparazione  di
impianti,  macchinari,  apparecchiature,  nonche'  arredi,  mobili  e
suppellettili di ufficio; 
  p) spese per l'attuazione di corsi di  preparazione,  formazione  e
perfezionamento del personale,  nonche'  per  la  partecipazione  del
personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 
  q) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiale  informatico
hardware e software nonche' servizi informatici; 
  r) spese non previste nei precedenti paragrafi, sino all'importo di
euro 20.000,00. 
  3. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture puo'  essere
artificiosamente frazionata. 
  4. Le motivazioni sul ricorso alla  procedura  in  economia  devono
essere specificate nella determina a contrarre.