Art. 50 Casi di utilizzo delle procedure in economia 1. Il ricorso all'acquisizione in economia e' consentito, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, entro i limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa. 2. Il ricorso alle acquisizioni in economia e' altresi' consentito, nei limiti di importo di cui al comma 1, in relazione ai seguenti oggetti contrattuali: a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori; e) servizi di pulizia, utenze per consumi di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento dei locali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto; f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonche' rilegatura e restauro di libri e pubblicazioni; g) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, comprese le provviste di carburanti e altro materiale di consumo; h) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi; i) lavori di traduzione, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale; j) lavori di copia, stampa, tipografia, litografia, qualora sia impossibile o non conveniente per motivi tecnici od economici provvedere direttamente; k) spese di funzionamento degli uffici compresa la cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche; l) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali; m) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonche' per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte stessa; n) spese di rappresentanza attinenti a relazioni istituzionali; o) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, riparazione di impianti, macchinari, apparecchiature, nonche' arredi, mobili e suppellettili di ufficio; p) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonche' per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; q) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiale informatico hardware e software nonche' servizi informatici; r) spese non previste nei precedenti paragrafi, sino all'importo di euro 20.000,00. 3. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture puo' essere artificiosamente frazionata. 4. Le motivazioni sul ricorso alla procedura in economia devono essere specificate nella determina a contrarre.