Art. 54 Attribuzioni della Direzione generale programmazione e bilancio 1. Alla Direzione generale programmazione e bilancio, articolata in: servizio bilancio e contabilita' e servizio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile, devono essere comunicati tutti gli atti che abbiano direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali. 2. Il servizio bilancio e contabilita' della Direzione generale nell'esercitare le attribuzioni inerenti alla gestione del bilancio: a) predispone sulla base degli elementi forniti dagli uffici, il progetto di bilancio di previsione, corredato della nota integrativa; b) predispone i provvedimenti di variazione compensativa e di variazione del bilancio che risultino necessari nel corso dell'esercizio; c) predispone l'aggiornamento delle scritture contabili relative alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale; d) predispone il conto consuntivo e la relativa relazione illustrativa; e) predispone le richieste per le assegnazioni dei fondi occorrenti al funzionamento della Corte dei conti e quelle successive per il trasferimento dei fondi stanziati sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze al conto di tesoreria di cui all'art. 12, comma 1, lettera b); f) svolge ogni altro compito di natura contabile demandato al servizio dal presidente o dal segretario generale; g) svolge la verifica della regolarita' dei pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria territoriale ai fini di cui all'art. 22, comma 2; h) svolge le verifiche relative alla gestione del cassiere ed il controllo delle contabilita' mensili dello stesso. 3. Il servizio bilancio e contabilita' tiene inoltre le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinche' risultino, in ogni loro particolare aspetto, gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni. 4. Il servizio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile ai fini dell'apposizione del visto di riscontro amministrativo contabile, controlla: a) gli atti di impegno, i titoli di spesa emessi dai titolari dei centri di responsabilita' o dai loro delegati; b) gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati; c) i rendiconti prodotti dai funzionari delegati centrali e regionali. 5. In relazione alla lettera c) del comma 4, il servizio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile riferisce al segretario generale ed ai titolari degli altri centri di responsabilita' sul riscontro effettuato. 6. Il servizio di controllo e regolarita' amministrativa e contabile ai fini dell'apposizione del visto amministrativo, controlla: a) i provvedimenti relativi allo status giuridico ed economico del personale; b) ogni tipologia di contratto e convenzione aventi riflessi sul bilancio e sullo stato patrimoniale; c) ogni altro atto che il presidente, il segretario generale e i titolari dei centri di responsabilita' ritengano opportuno sottoporre al visto amministrativo.