Art. 55 
 
                             Il cassiere 
 
  1. Il cassiere ed il sostituto cassiere della  sede  centrale  sono
nominati per la durata di un triennio,  con  decreto  del  segretario
generale e sono scelti tra gli impiegati di  ruolo  della  Corte  dei
conti   in   possesso   di   adeguata   professionalita'   in   campo
amministrativo e contabile. 
  2. Il cassiere puo' essere confermato per una sola volta.