Art. 55 Il cassiere 1. Il cassiere ed il sostituto cassiere della sede centrale sono nominati per la durata di un triennio, con decreto del segretario generale e sono scelti tra gli impiegati di ruolo della Corte dei conti in possesso di adeguata professionalita' in campo amministrativo e contabile. 2. Il cassiere puo' essere confermato per una sola volta.