Art. 58 
 
                        Scritture della cassa 
 
  1. Il cassiere deve compilare giornalmente la situazione  di  cassa
su  apposito  modulo  e  trasmetterne  un  esemplare  alla  Direzione
generale programmazione e bilancio. 
  2. Il cassiere compila, inoltre: 
  a) un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa
affidategli.  Nel  registro  sono  annotate  di  volta  in  volta  le
operazioni  compiute  senza  alcuna  esclusione,  in  modo  tale   da
rappresentare, in ogni momento, l'effettivo fondo di cassa esistente.
Il registro e' chiuso al termine di ogni giornata; 
  b) un libro di  cassa  su  cui,  per  ogni  capitolo  di  bilancio,
risultano analiticamente  riportate  tutte  le  entrate  e  tutte  le
uscite. 
  c) un registro per i depositi cauzionali. 
  3. I registri tenuti dal cassiere sono a pagine numerate e  munite,
prima che se ne faccia uso, del bollo tondo della Corte dei  conti  e
del visto del dirigente della  Direzione  generale  programmazione  e
bilancio. 
  4. Entro il giorno 10 di ogni mese il cassiere, per ogni titolo  di
spesa, deve trasmettere  alla  Direzione  generale  programmazione  e
bilancio il resoconto delle  somme  pagate  nel  mese  precedente  su
ordine  dei  titolari  dei  centri  di  responsabilita'  o  dei  loro
delegati, con i relativi documenti giustificativi. 
  5. Il segretario generale, con propri provvedimenti, puo' disporre,
in relazione allo stato di avanzamento delle procedure automatizzate,
la compilazione di nuovi sistemi di registrazione della cassa.