Art. 58 Scritture della cassa 1. Il cassiere deve compilare giornalmente la situazione di cassa su apposito modulo e trasmetterne un esemplare alla Direzione generale programmazione e bilancio. 2. Il cassiere compila, inoltre: a) un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa affidategli. Nel registro sono annotate di volta in volta le operazioni compiute senza alcuna esclusione, in modo tale da rappresentare, in ogni momento, l'effettivo fondo di cassa esistente. Il registro e' chiuso al termine di ogni giornata; b) un libro di cassa su cui, per ogni capitolo di bilancio, risultano analiticamente riportate tutte le entrate e tutte le uscite. c) un registro per i depositi cauzionali. 3. I registri tenuti dal cassiere sono a pagine numerate e munite, prima che se ne faccia uso, del bollo tondo della Corte dei conti e del visto del dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio. 4. Entro il giorno 10 di ogni mese il cassiere, per ogni titolo di spesa, deve trasmettere alla Direzione generale programmazione e bilancio il resoconto delle somme pagate nel mese precedente su ordine dei titolari dei centri di responsabilita' o dei loro delegati, con i relativi documenti giustificativi. 5. Il segretario generale, con propri provvedimenti, puo' disporre, in relazione allo stato di avanzamento delle procedure automatizzate, la compilazione di nuovi sistemi di registrazione della cassa.