Art. 60 
 
                Vigilanza sulla gestione del cassiere 
 
  1. Il dirigente della Direzione generale programmazione e  bilancio
dispone,  senza  darne  preavviso,  verifiche  alla  cassa  ed   alle
scritture  del  cassiere  almeno  una  volta  nel  corso  di  ciascun
trimestre. Esegue, altresi', apposita verifica alla fine del mese  di
marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione. 
  2. Le verifiche, oltre che alla consistenza delle somme in contanti
a disposizione del cassiere, devono estendersi ai valori ed ai titoli
di qualsiasi genere a lui comunque affidati. 
  3. Di ciascuna verifica e'  redatto  il  processo  verbale  in  tre
originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere,  uno  e'  conservato
dal dirigente della Direzione generale programmazione  e  bilancio  e
l'altro e' trasmesso al Collegio dei revisori dei conti. 
  4. Nel caso di verifica per passaggio di  gestione  e'  redatto  un
quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. 
  5. Il cassiere e' tenuto a fornire ai funzionari  che  eseguono  la
verifica tutti i documenti ed  i  chiarimenti  richiesti,  nonche'  a
dichiarare che non esistono altre gestioni  oltre  quelle  risultanti
dalla verifica.