Art. 60 Vigilanza sulla gestione del cassiere 1. Il dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio dispone, senza darne preavviso, verifiche alla cassa ed alle scritture del cassiere almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. Esegue, altresi', apposita verifica alla fine del mese di marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione. 2. Le verifiche, oltre che alla consistenza delle somme in contanti a disposizione del cassiere, devono estendersi ai valori ed ai titoli di qualsiasi genere a lui comunque affidati. 3. Di ciascuna verifica e' redatto il processo verbale in tre originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato dal dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio e l'altro e' trasmesso al Collegio dei revisori dei conti. 4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante. 5. Il cassiere e' tenuto a fornire ai funzionari che eseguono la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica.