Art. 62 
 
                      Compiti dei consegnatari 
 
  1.  I  consegnatari,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze
territoriali: 
  a) curano, sulla base delle direttive del segretario generale,  del
dirigente della Direzione generale gestione affari generali, e per la
parte di competenza, del dirigente della Direzione  generale  sistemi
informativi automatizzati, dei dirigenti dei SAUR e  dei  servizi  di
supporto alle sezioni di controllo delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, la conservazione e  la  distribuzione  agli  uffici  di
mobili, arredi,  apparecchiature  informatiche  ed  ogni  altro  bene
mobile in uso all'amministrazione; 
  b) possono disporre l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni
nei casi di assoluta urgenza, dandone  immediata  comunicazione,  per
gli adempimenti  di  competenza,  alla  Direzione  generale  gestione
affari generali o ai dirigenti dei SAUR e  dei  servizi  di  supporto
alle sezioni di controllo delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  c) rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro
valore che venga loro affidato; 
  d) svolgono la vigilanza sui servizi e sulle forniture al  fine  di
assicurare la corrispondenza della loro esecuzione alle  prescrizioni
contenute nei patti negoziali sottoscritti dai competenti uffici  con
gli affidatari delle forniture di beni e servizi; 
  e) svolgono ogni altro compito di vigilanza sulla  sicurezza  degli
edifici e sulla prevenzione antincendio in base  alle  direttive  del
responsabile della sicurezza; 
  f) eseguono ogni altro compito, rientrante nelle loro attribuzioni,
affidato loro dal segretario generale. 
  2. E' fatto divieto ai consegnatari di ricevere in consegna oggetti
o valori di proprieta' di terzi.