Art. 62 Compiti dei consegnatari 1. I consegnatari, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali: a) curano, sulla base delle direttive del segretario generale, del dirigente della Direzione generale gestione affari generali, e per la parte di competenza, del dirigente della Direzione generale sistemi informativi automatizzati, dei dirigenti dei SAUR e dei servizi di supporto alle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano, la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, apparecchiature informatiche ed ogni altro bene mobile in uso all'amministrazione; b) possono disporre l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale gestione affari generali o ai dirigenti dei SAUR e dei servizi di supporto alle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato; d) svolgono la vigilanza sui servizi e sulle forniture al fine di assicurare la corrispondenza della loro esecuzione alle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dai competenti uffici con gli affidatari delle forniture di beni e servizi; e) svolgono ogni altro compito di vigilanza sulla sicurezza degli edifici e sulla prevenzione antincendio in base alle direttive del responsabile della sicurezza; f) eseguono ogni altro compito, rientrante nelle loro attribuzioni, affidato loro dal segretario generale. 2. E' fatto divieto ai consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprieta' di terzi.