Art. 63 Inventari e registri di carico e scarico 1. La consegna dei beni a ciascun consegnatario si effettua in base ad apposito processo verbale. 2. Il consegnatario centrale e ciascun consegnatario regionale, nel rispetto delle proprie competenze, redigono un inventario, in formato elettronico, relativo ai beni mobili di proprieta' della Corte dei conti o comunque nella sua disponibilita'. Tali inventari sono resi accessibili alla Direzione generale programmazione e bilancio tramite condivisione del sistema informativo utilizzato dai consegnatari. 3. Entro il 25 gennaio dell'anno successivo debbono concludersi le operazioni di registrazione dei beni acquisiti e dismessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Alla Direzione generale programmazione e bilancio devono essere trasmessi, in formato cartaceo ed elettronico, i prospetti relativi alla consistenza dei beni per la redazione della situazione patrimoniale. 4. Tutte le attivita' svolte dal consegnatario aventi ad oggetto la gestione dei beni in dotazione sono registrate nel sistema informativo. I relativi scontrini di carico sono emessi in triplice esemplare, dei quali uno rimane al consegnatario, un altro va trasmesso alla Direzione generale programmazione e bilancio, infine il terzo va inviato al competente servizio liquidatore della spesa. 5. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di consumo, ciascun consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico, anche in formato elettronico. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni. 6. Ciascun consegnatario e' tenuto a curare l'esposizione nelle aule, studi, uffici ed ambienti diversi, di apposite schede indicanti i beni mobili ivi contenuti e il loro numero d'inventario.