Art. 63 
 
              Inventari e registri di carico e scarico 
 
  1. La consegna dei beni a ciascun consegnatario si effettua in base
ad apposito processo verbale. 
  2. Il consegnatario centrale e ciascun consegnatario regionale, nel
rispetto delle proprie competenze, redigono un inventario, in formato
elettronico, relativo ai beni mobili di proprieta'  della  Corte  dei
conti o comunque nella sua disponibilita'. Tali inventari  sono  resi
accessibili alla Direzione generale programmazione e bilancio tramite
condivisione del sistema informativo utilizzato dai consegnatari. 
  3. Entro il 25 gennaio dell'anno successivo debbono concludersi  le
operazioni di registrazione dei beni acquisiti e dismessi  nel  corso
dell'esercizio  finanziario  precedente.  Alla   Direzione   generale
programmazione  e  bilancio  devono  essere  trasmessi,  in   formato
cartaceo ed elettronico, i prospetti relativi  alla  consistenza  dei
beni per la redazione della situazione patrimoniale. 
  4. Tutte le attivita' svolte dal consegnatario aventi ad oggetto la
gestione  dei  beni  in  dotazione  sono   registrate   nel   sistema
informativo. I relativi scontrini di carico sono emessi  in  triplice
esemplare, dei  quali  uno  rimane  al  consegnatario,  un  altro  va
trasmesso alla Direzione generale programmazione e  bilancio,  infine
il terzo va inviato al competente servizio liquidatore della spesa. 
  5. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il  materiale
di consumo, ciascun consegnatario deve tenere un registro di carico e
scarico, anche in formato elettronico. Il carico e'  determinato  dai
documenti delle forniture e  lo  scarico  dalle  dichiarazioni  degli
uffici che hanno ricevuto i beni. 
  6. Ciascun consegnatario e' tenuto  a  curare  l'esposizione  nelle
aule, studi, uffici ed ambienti diversi, di apposite schede indicanti
i beni mobili ivi contenuti e il loro numero d'inventario.