Art. 66 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni: 
  a) effettua il controllo di regolarita' amministrativa e  contabile
sulla gestione finanziaria e patrimoniale,  anche  avvalendosi  degli
elementi e dei dati forniti dalla Direzione generale programmazione e
bilancio; 
  b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e  sul  conto
consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza  dei  risultati
esposti con le scritture contabili ed alla regolarita' della gestione
finanziaria; 
  c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e  sui  prelevamenti
dal fondo di riserva.