Art. 66 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni: a) effettua il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dalla Direzione generale programmazione e bilancio; b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili ed alla regolarita' della gestione finanziaria; c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dal fondo di riserva.