Art. 9 Fondo residui passivi perenti 1. Nel bilancio di previsione e' istituito il Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti. 2. Al Fondo puo' essere assegnata una dotazione non superiore al 50% dell'importo presunto riferito agli impegni in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente. 3. Dal Fondo, con decreto del presidente, su proposta del segretario generale previa richiesta del competente centro di responsabilita', possono essere prelevate somme da riassegnare ai pertinenti capitoli di spesa.