Art. 9 
 
                    Fondo residui passivi perenti 
 
  1. Nel  bilancio  di  previsione  e'  istituito  il  Fondo  per  la
reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti. 
  2. Al Fondo puo' essere assegnata una dotazione  non  superiore  al
50% dell'importo presunto riferito agli impegni  in  perenzione  alla
chiusura dell'esercizio precedente. 
  3.  Dal  Fondo,  con  decreto  del  presidente,  su  proposta   del
segretario  generale  previa  richiesta  del  competente  centro   di
responsabilita', possono essere prelevate  somme  da  riassegnare  ai
pertinenti capitoli di spesa.