(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o  "dell'Emilia"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna iscritti nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con  D.M.
7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati  nell'allegato  1
del presente disciplinare. 
    L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"  con  la
specificazione di uno dei vitigni a bacca nera indicati  all'art.  1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; 
    possono concorrere, da  sole  o  congiuntamente,  altre  uve  dei
vitigni di colore analogo, idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%. 
    L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"  con  la
specificazione Lambrusco rosso, rosato e  vinificato  in  bianco,  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dai  vitigni:  Lambrusco
Salamino e/o Lambrusco  di  Sorbara  e/o  Lambrusco  Grasparossa  e/o
Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco  Montericco  e/o
Lambrusco Viadanese  e/o  Lambrusco  Oliva  e/o  Lambrusco  a  foglia
frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal peduncolo rosso -
sinonimo del Terrano; 
    possono concorrere, da  sole  o  congiuntamente,  altre  uve  dei
vitigni di colore analogo, idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%. 
    L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"  con  la
specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca indicati all'art. 1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; 
    possono concorrere, da  sole  o  congiuntamente,  altre  uve  dei
vitigni di colore analogo, idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%  e,  limitatamente  all'IGT
"Emilia" o "dell'Emilia" con le specificazioni dei vitigni Chardonnay
e Pinot bianco, puo' concorrere, fino  ad  un  massimo  del  15%,  il
vitigno Pinot nero.