(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e  dei
mosti di uve parzialmente fermentati atti  ad  essere  designati  con
l'indicazione geografica tipica "Emilia"  o  "dell'Emilia"  comprende
l'intero  territorio  amministrativo  delle  province   di   Bologna,
Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. 
    Nella parte della provincia di Bologna situata  alla  destra  del
fiume Sillaro possono essere rivendicate con l'indicazione geografica
tipica "Emilia" o "dell'Emilia" le uve destinate alla produzione  dei
vini e mosti di uve parzialmente fermentati  di  cui  all'art.  1  ad
esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.