Art. 4 
 
  1. Nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento  e  Bolzano,  effettuato
secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme  di
attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono  escluse  le  somme
contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto.