Art. 4 1. Nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto.