Art. 5 
 
  1.Con riferimento  al  gettito  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto, gia' attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale
ed alle province  autonome,  la  Struttura  di  Gestione  procede  al
recupero a carico delle medesime degli  importi  corrispondenti  alle
percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato
A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata
in vigore del presente decreto.