Art. 5 1.Con riferimento al gettito di cui all'art. 2 del presente decreto, gia' attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.