Art. 2 
 
 
               Metodologia di calcolo del prezzo medio 
 
  1.  Il  prezzo  medio  nazionale  viene  calcolato   prendendo   in
considerazione il prezzo effettivamente offerto al  pubblico  con  la
modalita' di rifornimento senza servizio per  ciascuna  tipologia  di
carburante per autotrazione; in particolare si deve tener conto,  sia
per le compagnie petrolifere che per le societa' commerciali operanti
nel settore petrolifero  comprese  quelle  della  GDO,  dei  seguenti
elementi: 
    a) delle diverse modalita' di self service, pre-pay  e  post-pay,
ponderando i prezzi con i relativi volumi di vendita  registrati  nel
corso dell'anno precedente; 
    b) dei differenziali di prezzo,  in  aumento  o  in  diminuzione,
determinati da situazioni logistiche  particolari  quali  ad  esempio
isole minori, zone montane o simili; 
    c) delle politiche di sconto o di fidelizzazione, anche di durata
inferiore all'anno, e delle campagne promozionali legate  alle  carte
commerciali ed alle diverse forme di buoni commerciali, nonche' delle
iniziative praticate sia nei confronti dei consumatori finali che nei
confronti di particolari operatori economici  (trasportatori,  agenti
di commercio o simili); 
    d) della componente fiscale calcolata al netto  degli  incrementi
di accisa regionale e dei conseguenti aumenti di IVA. 
  2. Il prezzo medio nazionale sara' rilevato da parte del Ministero,
sulla base della seguente formula: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Dove: 
    P I = prezzo medio nazionale, denominato Prezzo Italia; 
    V COMP = volumi di carburante commercializzato in modalita'  self
service da parte delle  compagnie  petrolifere  nel  corso  dell'anno
precedente; 
    P COMP = prezzo medio in modalita'  self  service  offerto  dalle
compagnie petrolifere nel corso della settimana di rilevazione; 
    V PB = volumi di carburante commercializzato  in  modalita'  self
service da parte delle aziende petrolifere no-logo, denominate  pompe
bianche, nel corso dell'anno precedente; 
    P PB = prezzo medio in modalita' sef service offerto dalle  pompe
bianche nel corso della settimana di rilevazione; 
    V GDO = volumi di carburante commercializzato in  modalita'  self
service da parte della Grande  Distribuzione  Organizzata  nel  corso
dell'anno precedente; 
    P GDO  =  prezzo  medio  self   sevice   offerto   dalla   Grande
Distribuzione Organizzata nel corso della settimana di rilevazione. 
  3. Per quanto riguarda il prezzo medio  praticato  dalle  compagnie
petrolifere (P comp ) il Ministero  ponderera'  i  prezzi  comunicati
dalle singole compagnie con i  quantitativi  immessi  al  mercato  da
parte delle medesime compagnie nel  corso  dell'anno  precedente.  Le
compagnie petrolifere e le societa' denuncianti  dovranno  comunicare
al Ministero il prezzo medio nazionale  da  loro  offerto  nel  corso
della settimana di rilevazione. 
  In sede di  prima  applicazione  della  metodologia,  le  compagnie
petrolifere  e  le  societa'  denuncianti  sono  altresi'  tenute   a
comunicare al Ministero i volumi di  carburante  commercializzati  in
modalita' self-service, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e
la data di entrata in vigore del presente decreto. La metodologia  di
calcolo deve essere conforme alla seguente formula: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Dove: 
    V PRE = volumi di carburanti commercializzati nel corso dell'anno
precedente in modalita' self service pre-pay; 
    V PRE  =  prezzo  offerto  nella  settimana  di  rilevazione   in
modalita' self service prepay; 
    V POST  =  volumi  di  carburante  commercializzato   nel   corso
dell'anno precedente in modalita' self service post-pay; 
    P POST prezzo offerto nella settimana di rilevazione in modalita'
self service post-pay; 
    V S = volumi di carburante commercializzato nel  corso  dell'anno
precedente tramite forme particolari di sconti, buoni,  promozioni  o
carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere; 
    P S = prezzo offerto nella settimana di rilevazione  relativo  ai
volumi commercializzati tramite forme particolari di  sconti,  buoni,
promozioni o carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere. 
  4. Per quanto  riguarda  il  prezzo  medio  praticato  dalle  Pompe
Bianche (P pb  )  il  Ministero  procedera'  ad  una  stratificazione
territoriale del campione  rappresentativo  delle  compagnie  no-logo
operanti nelle diverse macroregioni del Paese (Nord-Ovest,  Nord-Est,
Centro, Sud-Isole). 
  5. Nelle more di una autonoma rilevazione  statistica  sulle  Pompe
Bianche  e  sulla  Grande  Distribuzione  Organizzata,  il  Ministero
procede ad una stima dei prezzi  offerti  anche  tramite  accordi  da
definire con apposito protocollo di intesa  con  le  associazioni  di
categoria. 
  6. In applicazione di quanto  disposto,  con  successiva  circolare
della Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti  e
le Infrastrutture Energetiche, verranno determinati i  criteri  e  le
modalita' con  le  quali  le  compagnie  petrolifere  sono  tenute  a
comunicare al Ministero il prezzo dei carburanti commercializzati  al
di fuori della rete stradale ed autostradale (c.d. prezzo extrarete).