Art. 2 Metodologia di calcolo del prezzo medio 1. Il prezzo medio nazionale viene calcolato prendendo in considerazione il prezzo effettivamente offerto al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione; in particolare si deve tener conto, sia per le compagnie petrolifere che per le societa' commerciali operanti nel settore petrolifero comprese quelle della GDO, dei seguenti elementi: a) delle diverse modalita' di self service, pre-pay e post-pay, ponderando i prezzi con i relativi volumi di vendita registrati nel corso dell'anno precedente; b) dei differenziali di prezzo, in aumento o in diminuzione, determinati da situazioni logistiche particolari quali ad esempio isole minori, zone montane o simili; c) delle politiche di sconto o di fidelizzazione, anche di durata inferiore all'anno, e delle campagne promozionali legate alle carte commerciali ed alle diverse forme di buoni commerciali, nonche' delle iniziative praticate sia nei confronti dei consumatori finali che nei confronti di particolari operatori economici (trasportatori, agenti di commercio o simili); d) della componente fiscale calcolata al netto degli incrementi di accisa regionale e dei conseguenti aumenti di IVA. 2. Il prezzo medio nazionale sara' rilevato da parte del Ministero, sulla base della seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Dove: P I = prezzo medio nazionale, denominato Prezzo Italia; V COMP = volumi di carburante commercializzato in modalita' self service da parte delle compagnie petrolifere nel corso dell'anno precedente; P COMP = prezzo medio in modalita' self service offerto dalle compagnie petrolifere nel corso della settimana di rilevazione; V PB = volumi di carburante commercializzato in modalita' self service da parte delle aziende petrolifere no-logo, denominate pompe bianche, nel corso dell'anno precedente; P PB = prezzo medio in modalita' sef service offerto dalle pompe bianche nel corso della settimana di rilevazione; V GDO = volumi di carburante commercializzato in modalita' self service da parte della Grande Distribuzione Organizzata nel corso dell'anno precedente; P GDO = prezzo medio self sevice offerto dalla Grande Distribuzione Organizzata nel corso della settimana di rilevazione. 3. Per quanto riguarda il prezzo medio praticato dalle compagnie petrolifere (P comp ) il Ministero ponderera' i prezzi comunicati dalle singole compagnie con i quantitativi immessi al mercato da parte delle medesime compagnie nel corso dell'anno precedente. Le compagnie petrolifere e le societa' denuncianti dovranno comunicare al Ministero il prezzo medio nazionale da loro offerto nel corso della settimana di rilevazione. In sede di prima applicazione della metodologia, le compagnie petrolifere e le societa' denuncianti sono altresi' tenute a comunicare al Ministero i volumi di carburante commercializzati in modalita' self-service, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto. La metodologia di calcolo deve essere conforme alla seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Dove: V PRE = volumi di carburanti commercializzati nel corso dell'anno precedente in modalita' self service pre-pay; V PRE = prezzo offerto nella settimana di rilevazione in modalita' self service prepay; V POST = volumi di carburante commercializzato nel corso dell'anno precedente in modalita' self service post-pay; P POST prezzo offerto nella settimana di rilevazione in modalita' self service post-pay; V S = volumi di carburante commercializzato nel corso dell'anno precedente tramite forme particolari di sconti, buoni, promozioni o carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere; P S = prezzo offerto nella settimana di rilevazione relativo ai volumi commercializzati tramite forme particolari di sconti, buoni, promozioni o carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere. 4. Per quanto riguarda il prezzo medio praticato dalle Pompe Bianche (P pb ) il Ministero procedera' ad una stratificazione territoriale del campione rappresentativo delle compagnie no-logo operanti nelle diverse macroregioni del Paese (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Isole). 5. Nelle more di una autonoma rilevazione statistica sulle Pompe Bianche e sulla Grande Distribuzione Organizzata, il Ministero procede ad una stima dei prezzi offerti anche tramite accordi da definire con apposito protocollo di intesa con le associazioni di categoria. 6. In applicazione di quanto disposto, con successiva circolare della Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche, verranno determinati i criteri e le modalita' con le quali le compagnie petrolifere sono tenute a comunicare al Ministero il prezzo dei carburanti commercializzati al di fuori della rete stradale ed autostradale (c.d. prezzo extrarete).