Art. 3 Verifiche sulla metodologia Le compagnie petrolifere sono tenute a inviare al Ministero un documento esplicativo della metodologia di calcolo da esse adottato, ivi compresi i dati del relativo campione utilizzato, al fine di giungere alla determinazione dei prezzi medi comunicati al Ministero. Tale nota metodologica dovra' essere aggiornata e comunicata al Ministero in caso di variazione del metodo di calcolo adottato. Il Ministero controlla a campione i dati comunicati dalle compagnie petrolifere al fine di verificare la corretta applicazione della metodologia di calcolo adottata e la sua corrispondenza con quanto indicato all'art. 2 del presente decreto.