Art. 3 
 
 
                     Verifiche sulla metodologia 
 
  Le compagnie petrolifere sono tenute  a  inviare  al  Ministero  un
documento esplicativo della metodologia di calcolo da esse  adottato,
ivi compresi i dati del relativo  campione  utilizzato,  al  fine  di
giungere alla determinazione dei prezzi medi comunicati al Ministero.
Tale nota metodologica  dovra'  essere  aggiornata  e  comunicata  al
Ministero in caso di variazione del metodo di calcolo adottato. 
  Il Ministero controlla a campione i dati comunicati dalle compagnie
petrolifere al fine di  verificare  la  corretta  applicazione  della
metodologia di calcolo adottata e la sua  corrispondenza  con  quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto.