Art. 10 Consultazione del SIC - Modalita' di risposta 1. La ricerca effettuata sulle banche dati del SIC puo' avere, per ciascun soggetto o ente, i seguenti esiti: produzione di un certificato positivo, se il soggetto e' presente con iscrizioni menzionabili nelle banche dati del SIC; produzione di un certificato «nullo», se non sono presenti iscrizioni oppure se le iscrizioni presenti sono escluse dalla procedura di selezione. 2. I certificati prodotti sono trasmessi alle amministrazioni interessate tramite i servizi in cooperazione operativa o di PEC utilizzati dalle stesse per la richiesta, secondo le modalita' tecnico-operative riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il sistema provvede a segnalare, esclusivamente per la banca dati del casellario giudiziale, l'eventuale presenza di altri soggetti, cosi' denominati: a) «Omonimi»: soggetti iscritti nel sistema che presentano gli stessi dati anagrafici obbligatori, tranne il codice fiscale, e che pertanto non possono essere distinti solo sulla base di questi; b) «Sinonimi»: soggetti iscritti nel sistema che presentano, rispetto al soggetto richiesto, piccole differenze sui dati anagrafici o che sono differenti per il codice fiscale o per la paternita'; c) «Alias»: soggetti iscritti nel sistema che risultano condannati con identita' diverse; d) «Anagrafiche di richiamo»: soggetti iscritti nel sistema per i quali, successivamente alla condanna, sono stati cambiati i dati anagrafici a seguito di comunicazione del comune competente; e) «Richiamo diacritico»: soggetti correlati al soggetto principale iscritto nel SIC, creati a seguito della transcodificazione per la presenza nel cognome o nome di caratteri diacritici. 4. Le segnalazioni relative agli omonimi ed ai sinonimi vengono effettuate fino a quando non saranno emanati i decreti dirigenziali di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 del T.U., che consentiranno la sicura riferibilita' delle iscrizioni ad un determinato soggetto attraverso l'utilizzo del codice fiscale o di un codice identificativo individuato sulla base del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, limitando l'informazione ai soli dati anagrafici degli stessi ed alla generica indicazione dell'esistenza di iscrizioni a loro carico. 5. La presenza di «sinonimi» e' segnalata con apposita attestazione allegata al certificato, nella quale e' evidenziato, altresi', che l'informativa ha il solo scopo di consentire all'amministrazione interessata il controllo dei dati anagrafici esistenti presso di se', confrontandoli con quelli riguardanti i sinonimi segnalati. 6. La presenza di «omonimi», evidenziata con apposita segnalazione, determina il blocco della certificazione. In tale caso l'amministrazione interessata richiede il certificato all'ufficio del casellario giudiziale competente per luogo di nascita. 7. Nell'ipotesi di una richiesta di certificazione riferita ad un soggetto iscritto nel sistema come «Alias», o «Anagrafica di richiamo» o «Richiamo diacritico», nel certificato trasmesso all'amministrazione interessata e' riportato anche il riferimento al soggetto denominato principale con la dicitura «correlato a». 8. Nel caso di soggetto per il quale risulta comunicata l'avvenuta morte, da parte del comune competente, e' prodotta apposita segnalazione. In tale caso l'amministrazione interessata richiede informazioni al comune competente. 9. Nell'ipotesi in cui il certificato non viene rilasciato dal sistema, per motivi tecnici, e' prodotta apposita segnalazione. In tale caso l'amministrazione interessata contatta l'ufficio del casellario centrale. 10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i certificati rilasciati ai sensi dell'art. 16. 11. Le modalita' di risposta, di comunicazione delle attestazioni e delle segnalazioni di cui ai commi precedenti sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.