Art. 10 
 
 
            Consultazione del SIC - Modalita' di risposta 
 
  1. La ricerca effettuata sulle banche dati del SIC puo' avere,  per
ciascun soggetto o ente, i seguenti esiti: 
  produzione di un certificato positivo, se il soggetto  e'  presente
con iscrizioni menzionabili nelle banche dati del SIC; 
  produzione  di  un  certificato  «nullo»,  se  non  sono   presenti
iscrizioni oppure  se  le  iscrizioni  presenti  sono  escluse  dalla
procedura di selezione. 
  2. I  certificati  prodotti  sono  trasmessi  alle  amministrazioni
interessate tramite i servizi in  cooperazione  operativa  o  di  PEC
utilizzati dalle  stesse  per  la  richiesta,  secondo  le  modalita'
tecnico-operative riportate nell'allegato  tecnico,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  3. Il sistema provvede a segnalare,  esclusivamente  per  la  banca
dati  del  casellario  giudiziale,  l'eventuale  presenza  di   altri
soggetti, cosi' denominati: 
  a) «Omonimi»: soggetti iscritti  nel  sistema  che  presentano  gli
stessi dati anagrafici obbligatori, tranne il codice fiscale,  e  che
pertanto non possono essere distinti solo sulla base di questi; 
  b)  «Sinonimi»:  soggetti  iscritti  nel  sistema  che  presentano,
rispetto  al  soggetto  richiesto,  piccole   differenze   sui   dati
anagrafici o che sono differenti per  il  codice  fiscale  o  per  la
paternita'; 
  c) «Alias»: soggetti iscritti nel sistema che risultano  condannati
con identita' diverse; 
  d) «Anagrafiche di richiamo»: soggetti iscritti nel sistema  per  i
quali, successivamente alla condanna,  sono  stati  cambiati  i  dati
anagrafici a seguito di comunicazione del comune competente; 
  e) «Richiamo diacritico»: soggetti correlati al soggetto principale
iscritto nel SIC, creati a seguito della  transcodificazione  per  la
presenza nel cognome o nome di caratteri diacritici. 
  4. Le segnalazioni relative agli omonimi  ed  ai  sinonimi  vengono
effettuate fino a quando non saranno emanati i  decreti  dirigenziali
di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 del T.U., che consentiranno la
sicura riferibilita' delle  iscrizioni  ad  un  determinato  soggetto
attraverso  l'utilizzo  del   codice   fiscale   o   di   un   codice
identificativo individuato sulla base del sistema  di  riconoscimento
delle  impronte  digitali,  limitando  l'informazione  ai  soli  dati
anagrafici degli stessi ed alla generica  indicazione  dell'esistenza
di iscrizioni a loro carico. 
  5. La presenza di «sinonimi» e' segnalata con apposita attestazione
allegata al certificato, nella quale e'  evidenziato,  altresi',  che
l'informativa ha il  solo  scopo  di  consentire  all'amministrazione
interessata il controllo dei dati anagrafici esistenti presso di se',
confrontandoli con quelli riguardanti i sinonimi segnalati. 
  6. La presenza di «omonimi», evidenziata con apposita segnalazione,
determina   il   blocco   della   certificazione.   In   tale    caso
l'amministrazione interessata richiede il certificato all'ufficio del
casellario giudiziale competente per luogo di nascita. 
  7. Nell'ipotesi di una richiesta di certificazione riferita  ad  un
soggetto  iscritto  nel  sistema  come  «Alias»,  o  «Anagrafica   di
richiamo»  o  «Richiamo  diacritico»,   nel   certificato   trasmesso
all'amministrazione interessata e' riportato anche il riferimento  al
soggetto denominato principale con la dicitura «correlato a». 
  8. Nel caso di soggetto per il quale risulta comunicata  l'avvenuta
morte,  da  parte  del  comune  competente,  e'   prodotta   apposita
segnalazione. In tale  caso  l'amministrazione  interessata  richiede
informazioni al comune competente. 
  9. Nell'ipotesi in cui il  certificato  non  viene  rilasciato  dal
sistema, per motivi tecnici, e' prodotta  apposita  segnalazione.  In
tale  caso  l'amministrazione  interessata  contatta  l'ufficio   del
casellario centrale. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si  applicano  anche
per i certificati rilasciati ai sensi dell'art. 16. 
  11. Le modalita' di risposta, di comunicazione delle attestazioni e
delle  segnalazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono   riportate
nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del  presente
decreto.