Art. 11 
 
 
              Disposizioni particolari per le richieste 
               di certificazione relative a minorenni 
 
  1.  Le  richieste  di  certificazione  relative  a  minorenni  sono
consentite esclusivamente per  le  esigenze  di  aggiornamento  delle
liste elettorali  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967. 
  2. Le disposizioni contenute nell'art. 5, comma  4  del  T.U.  sono
assicurate dal sistema mediante la  simulazione  del  compimento  del
diciottesimo anno di eta'.