Art. 11 Disposizioni particolari per le richieste di certificazione relative a minorenni 1. Le richieste di certificazione relative a minorenni sono consentite esclusivamente per le esigenze di aggiornamento delle liste elettorali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 4 del T.U. sono assicurate dal sistema mediante la simulazione del compimento del diciottesimo anno di eta'.