Art. 12 Accesso diretto al SIC da parte degli uffici del Ministero della giustizia connessi alla RUG 1. Gli uffici del Ministero della giustizia connessi alla RUG possono essere ammessi alla consultazione diretta del sistema, ai fini dell'acquisizione dei certificati indicati nell'art. 4, comma 1, ad esclusione di quello di cui all'art. 29 del T.U., secondo le disposizioni del presente decreto e le regole di cui al decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007. 2. L'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, concernenti categorie o gruppi di persone numerosi, e' possibile tramite l'attivazione del sistema CERPA con le stesse modalita' di cui all'art. 16.