Art. 12 
 
 
            Accesso diretto al SIC da parte degli uffici 
           del Ministero della giustizia connessi alla RUG 
 
  1. Gli uffici del  Ministero  della  giustizia  connessi  alla  RUG
possono essere ammessi alla consultazione  diretta  del  sistema,  ai
fini dell'acquisizione dei certificati indicati nell'art. 4, comma 1,
ad esclusione di quello di cui  all'art.  29  del  T.U.,  secondo  le
disposizioni del presente decreto e  le  regole  di  cui  al  decreto
dirigenziale del 25 gennaio 2007. 
  2.  L'acquisizione  dei  certificati  del  casellario   giudiziale,
concernenti categorie o gruppi  di  persone  numerosi,  e'  possibile
tramite l'attivazione del sistema CERPA con le  stesse  modalita'  di
cui all'art. 16.