Art. 16 Modalita' di consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi non ancora collegati al SIC 1. In via transitoria, le amministrazioni interessate che non hanno ancora attivato la procedura di cui all'art. 5, richiedono i certificati secondo quanto disposto nel decreto dirigenziale 11 febbraio 2004 del Ministero della giustizia, con le modalita' di seguito indicate. 2. L'acquisizione del certificato avviene previa richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale. La richiesta e' formulata secondo i modelli in uso e puo' essere inoltrata via PEC, qualora riguardi categorie o gruppi di persone numerosi. 3. Per le richieste concernenti un solo soggetto l'ufficio locale del casellario giudiziale provvede all'estrazione del certificato direttamente dal SIC, alla sua stampa, all'apposizione di firma autografa e timbro dell'ufficio e alla successiva consegna all'amministrazione richiedente. 4. Per le richieste concernenti categorie o gruppi di persone numerosi, limitatamente ai certificati in materia di casellario giudiziale, le amministrazioni interessate possono utilizzare il software di cui al comma 5 dell'art. 9. L'ufficio locale del casellario, controlla che la richiesta riporti il numero e la data di protocollo, attiva il sistema CERPA trasmettendo al SIC, attraverso l'apposita funzione disponibile sul sistema, il file contenente i dati anagrafici dei soggetti (art. 9, comma 2, lettera a). 5. IL sistema elabora le informazioni ricevute e consente l'estrazione dei certificati, che potranno essere prodotti: a) in formato PDF con firma autografa del responsabile del servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso, nell'ipotesi in cui l'amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per la consegna dei certificati su carta oppure b) in formato PDF con firma digitale del direttore dell'ufficio del casellario centrale, qualora l'amministrazione interessata abbia optato per l'invio dei certificati tramite PEC. 6. Se la trasmissione dei certificati avviene tramite PEC il relativo file e' protetto da una password appositamente creata dal sistema. Qualora la numerosita' dei certificati contenuti nel file non ne consenta la trasmissione via PEC lo stesso, sempre protetto da password, potra' essere consegnato su supporto magnetico. 7. A supporto delle attivita' previste dal presente articolo e' disponibile sul SIC un manuale utente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo rimangono in vigore fino al 30 giugno 2014, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4.