Art. 16 
 
Modalita' di consultazione da parte delle  amministrazioni  pubbliche
  ed ai gestori di pubblici servizi non ancora collegati al SIC 
  1. In via transitoria, le amministrazioni interessate che non hanno
ancora  attivato  la  procedura  di  cui  all'art.  5,  richiedono  i
certificati secondo  quanto  disposto  nel  decreto  dirigenziale  11
febbraio 2004 del Ministero della  giustizia,  con  le  modalita'  di
seguito indicate. 
  2.  L'acquisizione  del  certificato   avviene   previa   richiesta
all'ufficio  locale  del  casellario  giudiziale.  La  richiesta   e'
formulata secondo i modelli in uso e puo' essere inoltrata  via  PEC,
qualora riguardi categorie o gruppi di persone numerosi. 
  3. Per le richieste concernenti un solo soggetto  l'ufficio  locale
del casellario giudiziale  provvede  all'estrazione  del  certificato
direttamente dal SIC,  alla  sua  stampa,  all'apposizione  di  firma
autografa  e  timbro  dell'ufficio   e   alla   successiva   consegna
all'amministrazione richiedente. 
  4. Per le richieste  concernenti  categorie  o  gruppi  di  persone
numerosi, limitatamente  ai  certificati  in  materia  di  casellario
giudiziale, le  amministrazioni  interessate  possono  utilizzare  il
software di  cui  al  comma  5  dell'art.  9.  L'ufficio  locale  del
casellario, controlla che la richiesta riporti il numero e la data di
protocollo, attiva il sistema CERPA trasmettendo al  SIC,  attraverso
l'apposita funzione disponibile sul sistema,  il  file  contenente  i
dati anagrafici dei soggetti (art. 9, comma 2, lettera a). 
  5.  IL  sistema  elabora  le  informazioni  ricevute   e   consente
l'estrazione dei certificati, che potranno essere prodotti: 
    a) in formato  PDF  con  firma  autografa  del  responsabile  del
servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo  dello  stesso,  nell'ipotesi  in  cui   l'amministrazione
interessata abbia  optato,  nella  richiesta,  per  la  consegna  dei
certificati su carta 
oppure 
    b) in formato PDF con firma digitale del  direttore  dell'ufficio
del casellario centrale, qualora l'amministrazione interessata  abbia
optato per l'invio dei certificati tramite PEC. 
  6. Se la  trasmissione  dei  certificati  avviene  tramite  PEC  il
relativo file e' protetto da una password  appositamente  creata  dal
sistema. Qualora la numerosita' dei certificati  contenuti  nel  file
non ne consenta la trasmissione via PEC lo stesso, sempre protetto da
password, potra' essere consegnato su supporto magnetico. 
  7. A supporto delle attivita' previste  dal  presente  articolo  e'
disponibile sul SIC un manuale utente. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo rimangono in  vigore
fino al 30 giugno 2014, fatta salva  l'ipotesi  di  cui  all'art.  3,
comma 4.