Art. 17 
 
 
            Certificati richiesti da autorita' straniere 
 
  1. Dopo l'art. 30 del  decreto  dirigenziale  del  Ministero  della
giustizia emanato in data 25 gennaio 2007 e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Certificati richiesti da autorita' straniere).  -  1.
Alle autorita' straniere sono rilasciati, ai sensi dell'art.  37  del
T.U.: 
  a) il certificato di cui all'art. 21 del  T.U.,  ad  eccezione  dei
provvedimenti  indicati  al  comma  5  dell'art.   25   del   decreto
dirigenziale del 25 gennaio 2007, denominato «certificato ex art.  37
in relazione all'art. 21 del T.U.»; 
  b) il certificato di cui all'art. 30 del  T.U.,  ad  eccezione  dei
provvedimenti  indicati  al  comma  5  dell'art.   25   del   decreto
dirigenziale del 25 gennaio 2007, denominato «certificato ex art.  37
del T.U. in relazione all'art. 30 del T.U.». 
  2. La competenza al rilascio dei certificati di cui all'art. 37 del
T.U. e'  attribuita,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  2  del  T.U.,
all'ufficio  centrale  limitatamente  alle   richieste   che   riceve
direttamente dalle autorita' straniere.