Art. 17 Certificati richiesti da autorita' straniere 1. Dopo l'art. 30 del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia emanato in data 25 gennaio 2007 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Certificati richiesti da autorita' straniere). - 1. Alle autorita' straniere sono rilasciati, ai sensi dell'art. 37 del T.U.: a) il certificato di cui all'art. 21 del T.U., ad eccezione dei provvedimenti indicati al comma 5 dell'art. 25 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007, denominato «certificato ex art. 37 in relazione all'art. 21 del T.U.»; b) il certificato di cui all'art. 30 del T.U., ad eccezione dei provvedimenti indicati al comma 5 dell'art. 25 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007, denominato «certificato ex art. 37 del T.U. in relazione all'art. 30 del T.U.». 2. La competenza al rilascio dei certificati di cui all'art. 37 del T.U. e' attribuita, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del T.U., all'ufficio centrale limitatamente alle richieste che riceve direttamente dalle autorita' straniere.