Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le definizioni, se non diversamente ed espressamente indicato: a) «accordo di servizio»: definisce le prestazioni del servizio e le modalita' di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalita' del servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogatore e fruitore, i requisiti di qualita' di servizio dell'erogazione/fruizione, ed i requisiti di sicurezza dell'erogazione/fruizione. Inoltre mantiene un riferimento all'ontologia/schema concettuale che definisce la semantica dell'informazione veicolata dal servizio; b) «amministrazioni interessate» sono le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che hanno diritto di ottenere i certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni; c) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi che applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) «casellario dei carichi pendenti» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato; f) «casellario giudiziale» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a soggetti determinati; g) «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA», l'organismo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (gia' DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale); h) «CERPA - WEB» e' il sito web messo a disposizione dall'Ufficio del casellario centrale, per la fruizione dei servizi del sistema CERPA; i) «certificato ex art. 39 del T.U.» e' il certificato rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona; j) «certificato selettivo ex art. 39 del T.U.» e' il certificato rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, contenente le iscrizioni presenti nelle banche dati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato al nome di una determinata persona o ente, selezionate dal SIC attraverso una procedura selettiva appositamente realizzata in base a quanto stabilito in apposita convenzione. La certificazione riporta tra l'altro gli estremi della convenzione; k) «chiave pubblica» e' l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; l) «codice catastale» e' il codice unico identificativo assegnato ad ogni comune italiano che ha lo scopo di rendere possibile l'espressione in forma abbreviata ed univoca delle denominazioni dei comuni d'Italia ad uso catastale; m) «codice identificativo» e' il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'art. 43 del T.U.; n) «diacritico» e' un segno grafico che, posto sopra, sotto o accanto a una lettera dell'alfabeto o a un simbolo fonetico, ne indica una particolare pronuncia o usato per distinguerne il significato da altre parole simili. Al momento attuale viene eseguita un'operazione di transcodifica dei caratteri speciali in caratteri trattati dal sistema, secondo le modalita' di conversione corrispondenti alle normative vigenti. Ad esempio per il soggetto «Müller» e' creata una correlazione al soggetto «Mueller»; o) «firma digitale» e' un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni); p) «firma elettronica» e' l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; q) «https (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) e' il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP. Viene utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite la tecnica del man in the middle; r) «indirizzo IP (Internet Protocol)» e' un numero che identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete informatica; s) «Ministero della giustizia» sono gli uffici del Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari, nell'esercizio di funzioni amministrative; t) «PDF» (Portable Document Format) e' un formato documentale elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000; u) «PEC» (Posta elettronica certificata) e' un sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, cosi' come disciplinata nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; v) «porta di dominio» e' l'elemento che sposa i principi di cooperazione applicativa, emanati dalla pubblica amministrazione, separando la logica delle funzioni interne di un Sistema informativo dalle comunicazioni standard di soggetti eterogenei. Il principio e' quello di un adattatore non invasivo, basato su tecnologie web service che implementa un servizio di messaggistica garantendo requisiti di sicurezza e identificabilita' delle fonti. Essendo un'interfaccia verso il SPCoop assume pertanto un ruolo indipendente dalla piattaforma su cui opera. Fondamentalmente si occupa dell'imbustamento-sbustamento del messaggio di E-gov instradando richieste/risposte verso il servizio corretto; w) «RUG» (Rete unitaria della giustizia) e' l'infrastruttura telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni al dominio giustizia; x) «SIC» o «sistema» e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 3 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007); y) «sistema CERPA» e' l'insieme dei servizi, attivabili tramite una delle modalita' indicate nell'art. 4, comma 2, che provvedono alla ricezione delle richieste di consultazione trasmesse con le modalita' di cui agli articoli 7 e 8, alla ricerca dei soggetti sulle banche dati del SIC e alla produzione dei certificati con firma digitale. Il sistema provvede inoltre alla verifica di conformita' agli standard, definiti nel presente decreto, delle richieste di consultazione e all'attivazione del sistema di autorizzazione; z) «SOAP» (Simple Object Access Protocol) e' un protocollo leggero per lo scambio di informazioni in un ambiente distribuito e decentrato. Tale scambio di informazioni avviene mediante messaggi codificati in un formato XML; si parla, pertanto, di messaggistica XML; aa) «SPC» (Sistema pubblico di connettivita') e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione; bb) «SPCoop» e' il Sistema pubblico di cooperazione, che costituisce l'infrastruttura abilitante per le comunicazioni applicative tra gli enti pubblici, e' un insieme di specifiche gestite da DigitPA che normano le modalita' di comunicazione ed organizzative relative alle comunicazioni applicative tra gli enti, quella che comunemente viene chiamata cooperazione applicativa; cc) «T.U.» e' il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; dd) «ufficio centrale» o «ufficio centrale del casellario» e' l'ufficio presso il Ministero della giustizia, cosi' come definito nell'art. 19 del T.U.; ee) «ufficio locale» o «ufficio locale del casellario giudiziale» e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, cosi' come definito nel T.U. Nella fase transitoria ed in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, ufficio locale e' l'ufficio costituito nell'ambito delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, gia' denominato casellario locale; ff) «Web service» e' un sistema software progettato per supportare l'interoperabilita' tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service e' quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi «messaggi» inclusi in una «busta» SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML; gg) «XML» (eXtended Markup Language) linguaggio derivato dall'SGML (Standard Generalized Markup Language) il metalinguaggio, che permette di creare altri linguaggi. Mentre l'HTML e' un'istanza specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, piu' semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori.