Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto  le  definizioni,
se non diversamente ed espressamente indicato: 
  a) «accordo di servizio»: definisce le prestazioni del  servizio  e
le modalita' di erogazione/fruizione,  ovvero  le  funzionalita'  del
servizio, le interfacce di  scambio  dei  messaggi  tra  erogatore  e
fruitore,     i     requisiti     di     qualita'     di     servizio
dell'erogazione/fruizione,    ed    i    requisiti    di    sicurezza
dell'erogazione/fruizione.   Inoltre    mantiene    un    riferimento
all'ontologia/schema   concettuale   che   definisce   la   semantica
dell'informazione veicolata dal servizio; 
  b) «amministrazioni interessate» sono le pubbliche  amministrazioni
e i gestori di pubblici servizi  che  hanno  diritto  di  ottenere  i
certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle  sanzioni
amministrative  dipendenti  da  reato,  quando  tale  certificato  e'
necessario per l'esercizio delle loro funzioni; 
  c) «anagrafe dei carichi  pendenti  degli  illeciti  amministrativi
dipendenti da reato» e' l'insieme dei dati relativi  a  provvedimenti
giudiziari riferiti agli  enti  con  personalita'  giuridica  e  alle
societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e'
stato contestato l'illecito amministrativo dipendente  da  reato,  ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  d) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato»  e'
l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi che
applicano, agli enti con personalita' giuridica  e  alle  societa'  e
associazioni anche  prive  di  personalita'  giuridica,  le  sanzioni
amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto  legislativo
8 giugno 2001, n. 231; 
  e) «casellario dei carichi pendenti» e' l'insieme dei dati relativi
a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che  hanno
la qualita' di imputato; 
  f)  «casellario  giudiziale»  e'  l'insieme  dei  dati  relativi  a
provvedimenti  giudiziari  e  amministrativi  definitivi  riferiti  a
soggetti determinati; 
  g)   «Centro   nazionale   per   l'informatica    nella    pubblica
amministrazione, di seguito CNIPA», l'organismo di  cui  all'art.  4,
comma 1, del decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  come
modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196 (gia' DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale); 
  h) «CERPA - WEB» e' il sito web messo a  disposizione  dall'Ufficio
del casellario centrale, per la fruizione  dei  servizi  del  sistema
CERPA; 
  i) «certificato ex art. 39 del T.U.» e' il  certificato  rilasciato
alle amministrazioni pubbliche  e  ai  gestori  di  pubblici  servizi
contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al  nome  di  una
determinata persona; 
  j) «certificato selettivo ex art. 39 del T.U.»  e'  il  certificato
rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai  gestori  di  pubblici
servizi, contenente le iscrizioni  presenti  nelle  banche  dati  del
casellario giudiziale e dell'anagrafe delle  sanzioni  amministrative
dipendenti da reato al  nome  di  una  determinata  persona  o  ente,
selezionate dal SIC attraverso una procedura selettiva  appositamente
realizzata in base a quanto stabilito  in  apposita  convenzione.  La
certificazione riporta tra l'altro gli estremi della convenzione; 
  k)  «chiave  pubblica»  e'  l'elemento  della  coppia   di   chiavi
asimmetriche destinato ad essere  reso  pubblico,  con  il  quale  si
verifica la firma digitale  apposta  sul  documento  informatico  dal
titolare delle chiavi asimmetriche; 
  l) «codice catastale» e' il codice unico  identificativo  assegnato
ad ogni  comune  italiano  che  ha  lo  scopo  di  rendere  possibile
l'espressione in forma abbreviata ed univoca delle denominazioni  dei
comuni d'Italia ad uso catastale; 
  m) «codice  identificativo»  e'  il  codice  fiscale  o  il  codice
individuato ai sensi dell'art. 43 del T.U.; 
  n) «diacritico» e' un segno  grafico  che,  posto  sopra,  sotto  o
accanto a una lettera dell'alfabeto  o  a  un  simbolo  fonetico,  ne
indica  una  particolare  pronuncia  o  usato  per  distinguerne   il
significato da altre parole simili. Al momento attuale viene eseguita
un'operazione di transcodifica dei caratteri  speciali  in  caratteri
trattati  dal  sistema,   secondo   le   modalita'   di   conversione
corrispondenti alle normative vigenti. Ad  esempio  per  il  soggetto
«Müller» e' creata una correlazione al soggetto «Mueller»; 
  o) «firma digitale» e' un particolare  tipo  di  firma  elettronica
qualificata basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 e successive modificazioni); 
  p) «firma elettronica» e' l'insieme dei dati in forma  elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica  ad  altri  dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; 
  q) «https (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) e'
il risultato  dell'applicazione  di  un  protocollo  di  crittografia
asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti  HTTP.  Viene
utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web,  in
modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero  essere
effettuati tramite la tecnica del man in the middle; 
  r) «indirizzo IP (Internet Protocol)» e' un numero  che  identifica
univocamente un dispositivo collegato a una rete informatica; 
  s) «Ministero della giustizia» sono gli uffici del Ministero  della
giustizia  e  gli  uffici  giudiziari,  nell'esercizio  di   funzioni
amministrative; 
  t) «PDF» (Portable  Document  Format)  e'  un  formato  documentale
elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000; 
  u) «PEC» (Posta elettronica certificata) e'  un  sistema  di  posta
elettronica  nel  quale  e'  fornita   al   mittente   documentazione
elettronica  attestante  l'invio   e   la   consegna   di   documenti
informatici, cosi' come disciplinata nel decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
  v) «porta di  dominio»  e'  l'elemento  che  sposa  i  principi  di
cooperazione applicativa,  emanati  dalla  pubblica  amministrazione,
separando la logica delle funzioni interne di un Sistema  informativo
dalle comunicazioni standard di soggetti eterogenei. Il principio  e'
quello di un  adattatore  non  invasivo,  basato  su  tecnologie  web
service  che  implementa  un  servizio  di  messaggistica  garantendo
requisiti di  sicurezza  e  identificabilita'  delle  fonti.  Essendo
un'interfaccia verso il SPCoop assume pertanto un ruolo  indipendente
dalla  piattaforma  su  cui   opera.   Fondamentalmente   si   occupa
dell'imbustamento-sbustamento  del  messaggio  di  E-gov  instradando
richieste/risposte verso il servizio corretto; 
  w)  «RUG»  (Rete  unitaria  della  giustizia)  e'  l'infrastruttura
telematica che interconnette tra loro i sistemi  informatici  interni
al dominio giustizia; 
  x) «SIC» o «sistema» e' il sistema  informativo  automatizzato  del
casellario  giudiziale,  del   casellario   dei   carichi   pendenti,
dell'anagrafe delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,
dell'anagrafe dei  carichi  pendenti  degli  illeciti  amministrativi
dipendenti da reato (art.  3  del  decreto  dirigenziale  25  gennaio
2007); 
  y) «sistema CERPA» e' l'insieme dei servizi, attivabili tramite una
delle modalita' indicate nell'art. 4, comma 2,  che  provvedono  alla
ricezione delle richieste di consultazione trasmesse con le modalita'
di cui agli articoli 7 e 8, alla ricerca dei  soggetti  sulle  banche
dati del SIC e alla produzione dei certificati con firma digitale. Il
sistema provvede inoltre alla verifica di conformita' agli  standard,
definiti nel presente decreto, delle  richieste  di  consultazione  e
all'attivazione del sistema di autorizzazione; 
  z) «SOAP» (Simple Object Access Protocol) e' un protocollo  leggero
per  lo  scambio  di  informazioni  in  un  ambiente  distribuito   e
decentrato. Tale scambio di informazioni  avviene  mediante  messaggi
codificati in un formato XML; si parla,  pertanto,  di  messaggistica
XML; 
  aa) «SPC» (Sistema  pubblico  di  connettivita')  e'  l'insieme  di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione,  l'integrazione  e   la   diffusione   del   patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e  la  cooperazione
applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei  flussi   informativi,
garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni,  nonche'
la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di  ciascuna
pubblica amministrazione; 
  bb)  «SPCoop»  e'  il  Sistema  pubblico   di   cooperazione,   che
costituisce  l'infrastruttura   abilitante   per   le   comunicazioni
applicative tra gli  enti  pubblici,  e'  un  insieme  di  specifiche
gestite da DigitPA che  normano  le  modalita'  di  comunicazione  ed
organizzative relative alle comunicazioni applicative tra  gli  enti,
quella che comunemente viene chiamata cooperazione applicativa; 
  cc) «T.U.» e' il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313; 
  dd) «ufficio centrale»  o  «ufficio  centrale  del  casellario»  e'
l'ufficio presso il Ministero della giustizia,  cosi'  come  definito
nell'art. 19 del T.U.; 
  ee) «ufficio locale» o «ufficio locale del  casellario  giudiziale»
e' l'ufficio  presso  il  tribunale  e  presso  il  tribunale  per  i
minorenni, cosi' come definito nel T.U. Nella fase transitoria ed  in
attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma  4  del
decreto legislativo  25  luglio  2006,  n.  240,  ufficio  locale  e'
l'ufficio  costituito  nell'ambito  delle  procure  della  Repubblica
presso i tribunali ordinari, gia' denominato casellario locale; 
  ff) «Web service» e' un sistema software progettato per  supportare
l'interoperabilita' tra diversi elaboratori su di una medesima  rete;
caratteristica fondamentale di un Web Service e'  quella  di  offrire
un'interfaccia software utilizzando la quale  altri  sistemi  possono
interagire  con  il  Web  Service  stesso  attivando  le   operazioni
descritte nell'interfaccia tramite appositi «messaggi» inclusi in una
«busta» SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il
protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML; 
  gg) «XML» (eXtended Markup Language) linguaggio derivato  dall'SGML
(Standard  Generalized  Markup  Language)  il   metalinguaggio,   che
permette di creare  altri  linguaggi.  Mentre  l'HTML  e'  un'istanza
specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta  un  metalinguaggio,
piu' semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione  di
documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire  le  strutture
dei dati invece che per descrivere come questi ultimi  devono  essere
presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori
(markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente  all'utente  di
definire marcatori personalizzati,  dandogli  il  controllo  completo
sulla struttura di un  documento.  Si  possono  definire  liberamente
anche gli attributi dei singoli marcatori.