Art. 3 Principi e funzioni del sistema CERPA 1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e' reso operante il sistema CERPA, attivabile tramite le modalita' indicate nell'art. 4, comma 2. In particolare, detto sistema, al momento della ricezione della richiesta di consultazione, provvede a: a) attivare il sistema di autorizzazione di cui al comma 3; b) verificare la conformita' della richiesta agli standard definiti nel presente decreto; c) ricercare i soggetti sulle banche dati del SIC; d) attivare la procedura di selezione cui al comma 4 dell'art. 1; e) produrre i certificati con apposizione della firma digitale. 2. Il sistema CERPA, la cui gestione e' demandata all'ufficio centrale del casellario, e' il supporto alla base delle procedure concernenti la consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del T.U. e si uniforma ai principi e alle funzioni di cui all'art. 3 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 e a quelli disposti dal presente articolo. 3. Per il controllo e la verifica degli accessi al SIC e' attivato un sistema di autorizzazione che abilita l'accesso ai dati e definisce le modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione assegnato all'Amministrazione interessata, registrato sul sistema ai sensi dell'art. 6. 4. In caso di mancato funzionamento del sistema CERPA l'ufficio centrale attiva le procedure di cui all'art. 16 o il polo secondario in caso di «disaster recovery». 5. Per la trasmissione telematica dei dati, la gestione dei messaggi di posta elettronica certificata e la comunicazione con gli enti esterni al dominio giustizia sono utilizzate le infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 6. Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito e' istituito l'ufficio centrale.