Art. 3 
 
 
                Principi e funzioni del sistema CERPA 
 
  1. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
decreto e' reso operante il  sistema  CERPA,  attivabile  tramite  le
modalita' indicate  nell'art.  4,  comma  2.  In  particolare,  detto
sistema, al momento della ricezione della richiesta di consultazione,
provvede a: 
  a) attivare il sistema di autorizzazione di cui al comma 3; 
  b) verificare la conformita' della richiesta agli standard definiti
nel presente decreto; 
  c) ricercare i soggetti sulle banche dati del SIC; 
  d) attivare la procedura di selezione cui al comma 4 dell'art. 1; 
  e) produrre i certificati con apposizione della firma digitale. 
  2. Il sistema CERPA,  la  cui  gestione  e'  demandata  all'ufficio
centrale del casellario, e' il supporto  alla  base  delle  procedure
concernenti la consultazione diretta da parte  delle  amministrazioni
pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del
T.U. e si uniforma ai principi e alle funzioni di cui all'art. 3  del
decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007  e  a  quelli  disposti  dal
presente articolo. 
  3. Per il controllo e la verifica degli accessi al SIC e'  attivato
un  sistema  di  autorizzazione  che  abilita  l'accesso  ai  dati  e
definisce le modalita' di trattamento degli stessi, in  funzione  del
profilo di autorizzazione assegnato all'Amministrazione  interessata,
registrato sul sistema ai sensi dell'art. 6. 
  4. In caso di mancato funzionamento  del  sistema  CERPA  l'ufficio
centrale attiva le procedure di cui all'art. 16 o il polo  secondario
in caso di «disaster recovery». 
  5. Per  la  trasmissione  telematica  dei  dati,  la  gestione  dei
messaggi di posta elettronica certificata e la comunicazione con  gli
enti esterni al dominio giustizia sono utilizzate  le  infrastrutture
tecnologiche messe a disposizione  dalla  Direzione  generale  per  i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 
  6.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  il  Ministero  della
giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui  ambito
e' istituito l'ufficio centrale.