Art. 4 Modalita' di consultazione del SIC e rilascio dei certificati 1. La consultazione diretta del sistema e' finalizzata all'acquisizione dei seguenti certificati: a) in materia di casellario giudiziale: certificato generale ex art. 28 in relazione all'art. 24 del T.U.; certificato penale ex art. 28 in relazione all'art. 25 del T.U.; certificato civile ex art. 28 in relazione all'art. 26 del T.U.; certificato selettivo ex art. 39 del T.U.; certificato ex art. 39 del T.U. (limitatamente alle ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 1); certificato ex art. 21 del T.U. in relazione all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006»; certificato richiesto per uso elettorale ex art. 29 del T.U.; b) in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: certificato ex art. 32 in relazione all'art. 31 del T.U.; certificato selettivo ex art. 39 del T.U.; certificato ex art. 39 del T.U. (limitatamente alle ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 1). 2. La consultazione diretta del SIC di cui al comma precedente, e' consentita secondo le seguenti modalita' di accesso: a) servizio in cooperazione applicativa tramite la tecnologia cosiddetta Web Service; b) servizio di PEC. 3. La consultazione diretta del SIC e' consentita solo se i dati contenuti nella richiesta sono conformi a quelli registrati sul SIC e agli standard di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A tali fini l'ufficio centrale del casellario provvede a registrare in modo analitico gli estremi della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, le finalita' istituzionali dell'amministrazione interessata nonche' le tipologie di certificato che la stessa e' autorizzata a richiedere, cosi' come risultanti dalla stessa convenzione. 4. I certificati di cui al comma 1 del presente articolo sono prodotti in formato PDF e, al fine di garantirne l'autenticita' e l'integrita', sugli stessi e' apposta la firma digitale del direttore dell'Ufficio del casellario centrale, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale e dal CNIPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale. 5. I certificati recano, tra l'altro, gli estremi della convenzione, l'indicazione dell'amministrazione richiedente, il numero progressivo del certificato, l'elenco delle iscrizioni ovvero, nel caso di assenza di iscrizioni, l'attestazione NULLA, la data e l'ora dell'estrazione, la modalita' di consultazione utilizzata e la dicitura «Il direttore del casellario centrale», al di sotto della quale sono riportati i riferimenti della firma digitale applicata. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 1 sui certificati e' riportata in calce alle iscrizioni menzionate la seguente avvertenza: Resta fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e giudiziari in particolare, non indispensabili allo specifico adempimento previsto nell'ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. 7. Al fine di verificarne l'autenticita', l'integrita' e la provenienza nonche' la validita' della firma digitale, il certificato acquisito tramite il Sistema CERPA puo' essere sottoposto ad una fase di verifica.