Art. 4 
 
 
                 Modalita' di consultazione del SIC 
                     e rilascio dei certificati 
 
  1.  La   consultazione   diretta   del   sistema   e'   finalizzata
all'acquisizione dei seguenti certificati: 
    a) in materia di casellario giudiziale: 
  certificato generale ex art. 28 in relazione all'art. 24 del T.U.; 
  certificato penale ex art. 28 in relazione all'art. 25 del T.U.; 
  certificato civile ex art. 28 in relazione all'art. 26 del T.U.; 
  certificato selettivo ex art. 39 del T.U.; 
  certificato ex art. 39 del T.U. (limitatamente alle ipotesi di  cui
al comma 10 dell'art. 1); 
  certificato ex art. 21  del  T.U.  in  relazione  all'art.  38  del
decreto legislativo n. 163/2006»; 
  certificato richiesto per uso elettorale ex art. 29 del T.U.; 
    b)  in  materia  di  anagrafe   delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato: 
  certificato ex art. 32 in relazione all'art. 31 del T.U.; 
  certificato selettivo ex art. 39 del T.U.; 
  certificato ex art. 39 del T.U. (limitatamente alle ipotesi di  cui
al comma 10 dell'art. 1). 
  2. La consultazione diretta del SIC di cui al comma precedente,  e'
consentita secondo le seguenti modalita' di accesso: 
  a) servizio  in  cooperazione  applicativa  tramite  la  tecnologia
cosiddetta Web Service; 
  b) servizio di PEC. 
  3. La consultazione diretta del SIC e' consentita solo  se  i  dati
contenuti nella richiesta sono conformi a quelli registrati sul SIC e
agli standard di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A tali fini l'ufficio
centrale del casellario provvede a registrare in modo  analitico  gli
estremi della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1, commi  5  e
6,  le  finalita'  istituzionali   dell'amministrazione   interessata
nonche' le tipologie di certificato che la stessa  e'  autorizzata  a
richiedere, cosi' come risultanti dalla stessa convenzione. 
  4. I certificati di cui al  comma  1  del  presente  articolo  sono
prodotti in formato PDF e, al fine  di  garantirne  l'autenticita'  e
l'integrita', sugli stessi e' apposta la firma digitale del direttore
dell'Ufficio del  casellario  centrale,  nel  rispetto  delle  regole
tecniche   stabilite   ai   sensi    dell'art.    71    del    Codice
dell'amministrazione digitale e dal CNIPA, ora Agenzia  per  l'Italia
Digitale. 
  5.  I  certificati  recano,  tra   l'altro,   gli   estremi   della
convenzione,  l'indicazione  dell'amministrazione   richiedente,   il
numero progressivo del certificato, l'elenco delle iscrizioni ovvero,
nel caso di assenza di iscrizioni, l'attestazione NULLA,  la  data  e
l'ora dell'estrazione, la modalita' di consultazione utilizzata e  la
dicitura «Il direttore del casellario centrale», al  di  sotto  della
quale sono riportati i riferimenti della firma digitale applicata. 
  6. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 1 sui certificati
e'  riportata  in  calce  alle  iscrizioni  menzionate  la   seguente
avvertenza: Resta fermo  il  divieto  di  utilizzare  eventuali  dati
personali, e  giudiziari  in  particolare,  non  indispensabili  allo
specifico   adempimento   previsto   nell'ambito   del   procedimento
amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in  materia  di
protezione dei dati personali. 
  7.  Al  fine  di  verificarne  l'autenticita',  l'integrita'  e  la
provenienza nonche' la validita' della firma digitale, il certificato
acquisito tramite il Sistema CERPA puo' essere sottoposto ad una fase
di verifica.