Art. 5 Modalita' per la richiesta di accesso al SIC 1. L'accesso al SIC da parte delle amministrazioni interessate e' subordinato all'espletamento di una procedura di registrazione sul sistema, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presento decreto. 2. L'amministrazione in sede di richiesta di accesso al SIC, con le modalita' di cui al comma 4 dell'art. 1, deve nominare un referente e, limitatamente al servizio di PEC, un responsabile tecnico (le due funzioni possono essere attribuite ad un'unica persona) i quali assumono la piena responsabilita' delle modalita' di gestione e utilizzo degli accessi al sistema. L'amministrazione designa altresi' il responsabile del trattamento dei dati acquisiti, che puo' coincidere con la figura del referente. 3. Il referente e il responsabile tecnico sono individuati dalle amministrazioni interessate sulla base del possesso di adeguati requisiti di idoneita' soggettiva tra coloro che abbiano un rapporto stabile con le stesse, gli stessi devono essere adeguatamente formati e costituiscono il punto di riferimento unico per le richieste di abilitazione e autorizzazione. 4. L'ufficio del casellario centrale provvede in merito a ciascuna richiesta di accesso anche al fine di attivare le procedure per la definizione della convenzione di cui all'art. 1, comma 5 e 6. In caso di rigetto della domanda ne comunica le motivazioni al Referente indicato sulla domanda stessa.