Art. 5 
 
 
            Modalita' per la richiesta di accesso al SIC 
 
  1. L'accesso al SIC da parte delle amministrazioni  interessate  e'
subordinato all'espletamento di una procedura  di  registrazione  sul
sistema, nel rispetto delle vigenti norme in materia di  sicurezza  e
secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che  costituisce
parte integrante del presento decreto. 
  2. L'amministrazione in sede di richiesta di accesso al SIC, con le
modalita' di cui al comma 4 dell'art. 1, deve nominare  un  referente
e, limitatamente al servizio di PEC, un responsabile tecnico (le  due
funzioni possono essere  attribuite  ad  un'unica  persona)  i  quali
assumono la piena  responsabilita'  delle  modalita'  di  gestione  e
utilizzo degli accessi al sistema. L'amministrazione designa altresi'
il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  acquisiti,  che   puo'
coincidere con la figura del referente. 
  3. Il referente e il responsabile tecnico  sono  individuati  dalle
amministrazioni interessate  sulla  base  del  possesso  di  adeguati
requisiti di idoneita' soggettiva tra coloro che abbiano un  rapporto
stabile con le stesse, gli stessi devono essere adeguatamente formati
e costituiscono il punto di riferimento unico  per  le  richieste  di
abilitazione e autorizzazione. 
  4. L'ufficio del casellario centrale provvede in merito a  ciascuna
richiesta di accesso anche al fine di attivare le  procedure  per  la
definizione della convenzione di cui all'art. 1, comma 5 e 6. In caso
di rigetto della domanda ne  comunica  le  motivazioni  al  Referente
indicato sulla domanda stessa.