Art. 6 
 
 
      Ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema 
 
  1. L'ufficio del responsabile  centrale  dell'accesso  al  sistema,
istituito presso il Ministero della giustizia  -  Direzione  generale
degli affari penali - Ufficio del casellario centrale,  per  ciascuna
richiesta di accesso, appena stipulata la relativa convenzione, avra'
cura di: 
  a) registrare i parametri identificativi dell'ente; 
  b) registrare i dati del referente e del responsabile tecnico; 
  c) registrare le tipologie di certificato, di cui all'art. 4  comma
1, che l'amministrazione interessata e' autorizzata a richiedere; 
  d)  registrare  le   finalita'   definite   con   l'amministrazione
interessata nell'ambito della relativa convenzione, riportandone  gli
estremi; 
  e) definire i parametri di accesso e tipo di procedura autorizzata; 
  f) attivare l'utenza sul SIC; 
  g) trasmettere al referente le  istruzioni  per  l'attivazione  del
servizio. 
  2. L'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema, nei
casi previsti, provvede inoltre a: 
  a)  definire  i  parametri  di  accesso  per  il  referente  e   il
responsabile tecnico, in termini di  credenziali  di  autenticazione:
nome utente, parola chiave protetta con tecniche di cifratura; 
  b) trasmettere al referente e al  responsabile  tecnico,  in  busta
chiusa sigillata, i suddetti parametri di accesso o altro  mezzo  che
ne possa garantire la riservatezza; 
  c)  attivare  l'utenza  sul   sistema   a   seguito   di   conferma
dell'avvenuta corretta ricezione della busta di cui alla lettera b).