Art. 6 Ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema 1. L'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema, istituito presso il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali - Ufficio del casellario centrale, per ciascuna richiesta di accesso, appena stipulata la relativa convenzione, avra' cura di: a) registrare i parametri identificativi dell'ente; b) registrare i dati del referente e del responsabile tecnico; c) registrare le tipologie di certificato, di cui all'art. 4 comma 1, che l'amministrazione interessata e' autorizzata a richiedere; d) registrare le finalita' definite con l'amministrazione interessata nell'ambito della relativa convenzione, riportandone gli estremi; e) definire i parametri di accesso e tipo di procedura autorizzata; f) attivare l'utenza sul SIC; g) trasmettere al referente le istruzioni per l'attivazione del servizio. 2. L'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema, nei casi previsti, provvede inoltre a: a) definire i parametri di accesso per il referente e il responsabile tecnico, in termini di credenziali di autenticazione: nome utente, parola chiave protetta con tecniche di cifratura; b) trasmettere al referente e al responsabile tecnico, in busta chiusa sigillata, i suddetti parametri di accesso o altro mezzo che ne possa garantire la riservatezza; c) attivare l'utenza sul sistema a seguito di conferma dell'avvenuta corretta ricezione della busta di cui alla lettera b).