Art. 7 
 
 
Consultazione del SIC - Servizio in cooperazione applicativa  tramite
                      la tecnologia Web Service 
 
  1. La consultazione del SIC nella modalita'  indicata  all'art.  4,
comma 2, lettera a)  avviene  tramite  un  servizio  di  cooperazione
applicativa tra sistemi informativi realizzata per  la  fruizione  di
informazioni  pubblicate   e   utilizzabili   dalle   amministrazioni
interessate attraverso la tecnologia  Web  Service.  Il  servizio  e'
disponibile,  in  piena  conformita'  delle  regole  tecniche  e   di
sicurezza per  il  funzionamento  del  SPCoop,  attraverso  porte  di
dominio qualificate, l'uso della busta di e-government e  servizi  di
sicurezza standard. 
  2. A tale fine, il Ministero della giustizia e  le  amministrazioni
interessate, devono  realizzare,  ognuno  per  la  parte  di  propria
competenza, le necessarie applicazioni di cooperazione, i Web Service
e la porta di dominio, che delimita il confine di responsabilita'  di
un ente e che racchiude al suo interno tutte le applicazioni da  esso
gestite. Le  comunicazioni  da  e  verso  un  dominio  devono  quindi
attraversare la propria porta di dominio. 
  3. L'amministrazione interessata definisce nell'ambito del  proprio
sistema  informatico,  per   tutte   le   utenze   autorizzate   alla
consultazione del SIC, i  corrispondenti  livelli  di  visibilita'  e
operativita',  sulla  base  di  profili  di   autorizzazione   e   di
credenziali  di  autenticazione  associate  ad  un   dispositivo   di
autenticazione forte  aventi  caratteristiche  equivalenti  a  quelle
della carta nazionale dei servizi e carta d'identita' elettronica. Le
credenziali di autenticazione possono essere associate ad  un  codice
identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo
dell'utente. 
  4. Il referente, di cui al comma 2 dell'art.  5,  assume  la  piena
responsabilita' in merito alla gestione e all'utilizzo degli  accessi
al proprio sistema per conto di  tutte  le  utenze  autorizzate  alla
consultazione,  nonche',  se  del  caso,  del  trattamento  dei  dati
personali acquisiti. 
  5. L'amministrazione interessata provvede all'adozione di  apposite
politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle
operazioni svolte, anche avvalendosi degli strumenti di cui al  comma
2 dell'art. 15. 
  6.  La  consultazione  del  SIC  di  cui  al  primo  comma  avviene
attraverso la fruizione di due servizi  di  cooperazione  applicativa
SPCoop: 
  a) uno, riservato all'acquisizione dei certificati  in  materia  di
casellario giudiziale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); 
  b) l'altro, riservato ai certificati in materia di  anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all'art. 4,  comma
1, lettera b). 
  7. La modalita'  di  fruizione  dei  servizi  di  consultazione  e'
definita nei relativi accordi  di  servizio,  ai  sensi  del  decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. Gli accordi  di
servizio devono riportare la specifica delle interfacce per l'accesso
telematico  e  la  definizione  delle  politiche  di  sicurezza   che
l'amministrazione interessata deve adottare per garantire il corretto
trattamento dei dati personali. In particolare, deve essere  previsto
il   tracciamento   delle   operazioni   compiute   in   cooperazione
applicativa, con  possibilita'  di  identificazione  dell'utente  che
accede  ai  dati,   il   timestamp,   l'indirizzo   IP   del   server
interconnesso, l'operazione effettuata e i dati trattati. 
  8. A garanzia  dell'autenticita'  del  mittente  e  dell'integrita'
delle  richieste  pervenute  e  delle   risposte   inviate   ciascuna
amministrazione  interessata  utilizza  un   certificato   di   firma
elettronica  per  lo  scambio   dei   dati.   Tale   dispositivo   di
riconoscimento e'  fornito  dal  Ministero  della  giustizia  che  ha
adottato gli standard di sicurezza PKI per  la  firma  dei  documenti
elettronici  basato  sulla  generazione  di  una  coppia  di   chiavi
(pubblica e privata). Le indicazioni per la generazione delle  chiavi
di firma, riconosciute nel sistema informatico del  casellario,  sono
riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante  del
presente decreto. 
  9. Il servizio e' reso disponibile secondo le regole  indicate  nel
presente  decreto  e   le   modalita'   tecnico-operative   riportate
nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del  presente
decreto.