Art. 8 Consultazione del SIC - Servizio di PEC 1. La consultazione del SIC nella modalita' indicata all'art. 4, comma 2 lettera b) avviene tramite il sistema di comunicazione denominato Posta elettronica certificata (PEC) il quale e' in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ed e' dotato di caratteristiche di sicurezza cosi' come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. Per la consultazione del SIC tramite il servizio PEC e' istituito il registro delle utenze autorizzate dall'amministrazione interessata, gestito direttamente dal referente di cui al comma 2 dell'art. 5. Il referente, in particolare, tramite l'accesso all'applicazione Web per la gestione delle abilitazioni al servizio, effettuato con le credenziali di autenticazione di cui al comma 2 dell'art. 6, provvede a registrare per ciascuna utenza: a) cognome e nome; b) data di nascita; c) luogo di nascita e nazione di nascita; d) codice fiscale; e) la tipologia di certificati che il soggetto e' autorizzato a richiedere definite nell'ambito della convenzione; f) la casella PEC; g) ai sensi del comma 4, la chiave pubblica della firma digitale. Il referente provvede, inoltre, all'aggiornamento dei dati registrati, comprese le eventuali disabilitazioni. 3. Alle richieste di consultazione del SIC tramite il servizio PEC deve essere applicata la firma digitale dei soggetti autorizzati dall'amministrazione interessata, risultanti dal registro di cui al comma precedente. 4. Al fine di salvaguardare e garantire la riservatezza dei dati contenuti nei certificati trasmessi per il tramite del servizio PEC, gli stessi sono sottoposti a cifratura mediante l'utilizzo della chiave pubblica della firma digitale in possesso dei soggetti autorizzati. A tali fini il referente provvede all'acquisizione della chiave pubblica della firma digitale, che trasmettera' al sistema, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il referente puo' delegare un responsabile tecnico. Le operazioni effettuate dal responsabile tecnico sono comunicate all'indirizzo di PEC del referente. 6. L'accesso all'applicazione per la gestione delle abilitazioni al servizio da parte del referente avviene secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 emanato dal Ministero della giustizia ed esclusivamente tramite l'utilizzo di un protocollo di comunicazione sicura, come quello offerto dal protocollo HTTPS o da altri standard riconosciuti e di provato utilizzo. 7. L'amministrazione interessata provvede all'adozione di apposite politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle operazioni svolte, anche avvalendosi degli strumenti di cui al comma 2 dell'art. 15. 8. Il servizio e' reso disponibile secondo le regole indicate nel presente decreto e le modalita' tecnico-operative riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.