Art. 9 
 
 
           Consultazione del SIC - modalita' di richiesta 
 
  1.  La  richiesta  di  consultazione  del  SIC,  trasmessa  con  le
modalita' di cui agli articoli 7  e  8,  deve  essere  conforme  agli
standard  stabiliti  nell'allegato  tecnico,  in  caso  contrario  e'
rifiutata con apposito messaggio. La richiesta, in particolare,  deve
contenere i seguenti dati obbligatori: 
  a) i parametri identificativi dell'amministrazione interessata; 
  b) gli estremi della convenzione; 
  c) tipo di certificato richiesto (art. 4, comma 1); 
  d) finalita' (art. 6, comma 1, lettera d)); 
  e) numero e data protocollo (nel formato GG/MM/AAAA); 
  f) lingua tedesca (parametro  obbligatorio:  «N»  o  «S»).  Il  SIC
provvede al rilascio del certificato  in  lingua  tedesca,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio
1988, n. 574. In tali casi il parametro e' indicato con «S». 
  2. La richiesta di consultazione del SIC deve inoltre contenere: 
    a) per  il  casellario  giudiziale,  con  riferimento  a  ciascun
soggetto di cui  si  richiede  la  certificazione,  i  seguenti  dati
anagrafici obbligatori: 
  cognome e nome; 
  data di nascita; 
  luogo e nazione di nascita. Per i nati all'estero, se il luogo  non
e' conosciuto, e' possibile indicare solo la nazione di  nascita.  Il
luogo di nascita e la  nazione  di  nascita  devono  essere  espressi
indicando il codice catastale; 
  codice fiscale, obbligatorio per i  cittadini  italiani  e  per  il
cittadino di stato dell'unione europea che abbia il domicilio fiscale
in Italia. In attesa dell'emanazione dei decreti dirigenziali di  cui
all'art. 42, comma 2 del T.U., per il cittadino di stato  dell'unione
europea che non abbia il codice fiscale e il cittadino di  stato  non
appartenente all'unione europea, non deve essere indicato  il  codice
unico identificativo di cui all'art. 43 del T.U.; 
  paternita' (il dato e' opzionale); 
    b) per l'anagrafe delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da
reato, con riferimento a ciascun ente, i seguenti dati obbligatori: 
  denominazione sociale; 
  la forma giuridica,  secondo  la  tabella  riportata  nell'allegato
tecnico; 
  indirizzo della sede legale; 
  il codice fiscale. 
  3. Nella  richiesta  trasmessa  con  il  servizio  in  cooperazione
applicativa sono indicati anche il cognome e nome  del  soggetto  che
effettua la richiesta o  il  codice  identificativo  attribuito  allo
stesso  dall'amministrazione  interessata  ai  sensi  del   comma   3
dell'art. 7. 
  4.  Per  la  suddetta  modalita'   di   accesso   l'amministrazione
interessata deve disporre di un  modulo  software  per  richiedere  i
servizi SPCoop di cui al comma 6 dello stesso  art.  7.  Tale  modulo
deve  essere  realizzato  secondo  quanto  specificato  nel  relativo
accordo di servizio ed essere in grado di: 
  comporre il corpo del messaggio  di  richiesta  del  servizio,  che
costituira' il SOAP body della busta di e-gov, secondo un formato XML
che contenga i dati, specificati nei commi precedenti; 
  apporre allo stesso la firma elettronica come specificato  all'art.
7, comma 8; 
  chiamare, per il tramite della propria porta  di  dominio,  il  web
service corrispondente al servizio di interesse di  cui  all'art.  7,
comma 6, a sua volta reso disponibile attraverso la porta di  dominio
del Ministero della giustizia; 
  verificare sulla busta di risposta la  firma  di  cui  all'art.  7,
comma 8, controllando  la  validita'  del  certificato  (verifica  di
integrita' e non ripudio); 
  controllare  eventuali  segnalazioni  di  errori   presenti   nella
risposta; 
  lettura ed utilizzo dei dati. 
  5. Per la compilazione della richiesta trasmessa con il servizio di
PEC  e'  reso  disponibile  un  apposito  software  che  consente  di
predisporre: 
  a) un file contenente i dati relativi alla richiesta (comma 1); 
  b) un file contenente i dati  anagrafici  dei  soggetti  (comma  2,
lettera a) oppure i dati dell'ente (comma 2, lettera b); 
  c) un modulo contenente i  dati  della  richiesta,  che  una  volta
stampato puo' essere oggetto di registrazione nel  protocollo  ovvero
conservato agli atti dell'ufficio. 
  6. Alla richiesta, trasmessa con il servizio di PEC  e  predisposta
secondo le specifiche  indicate  al  comma  precedente,  deve  essere
applicata la firma digitale del soggetto registrato sul SIC  che  sta
effettuando la richiesta stessa ai sensi dell'art. 8, comma 3. 
  7. Le modalita' tecnico-operative per l'utilizzo  del  software  di
cui al comma 5 sono riportate nell'allegato tecnico, che  costituisce
parte integrante del presente decreto.