Art. 9 Consultazione del SIC - modalita' di richiesta 1. La richiesta di consultazione del SIC, trasmessa con le modalita' di cui agli articoli 7 e 8, deve essere conforme agli standard stabiliti nell'allegato tecnico, in caso contrario e' rifiutata con apposito messaggio. La richiesta, in particolare, deve contenere i seguenti dati obbligatori: a) i parametri identificativi dell'amministrazione interessata; b) gli estremi della convenzione; c) tipo di certificato richiesto (art. 4, comma 1); d) finalita' (art. 6, comma 1, lettera d)); e) numero e data protocollo (nel formato GG/MM/AAAA); f) lingua tedesca (parametro obbligatorio: «N» o «S»). Il SIC provvede al rilascio del certificato in lingua tedesca, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. In tali casi il parametro e' indicato con «S». 2. La richiesta di consultazione del SIC deve inoltre contenere: a) per il casellario giudiziale, con riferimento a ciascun soggetto di cui si richiede la certificazione, i seguenti dati anagrafici obbligatori: cognome e nome; data di nascita; luogo e nazione di nascita. Per i nati all'estero, se il luogo non e' conosciuto, e' possibile indicare solo la nazione di nascita. Il luogo di nascita e la nazione di nascita devono essere espressi indicando il codice catastale; codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani e per il cittadino di stato dell'unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia. In attesa dell'emanazione dei decreti dirigenziali di cui all'art. 42, comma 2 del T.U., per il cittadino di stato dell'unione europea che non abbia il codice fiscale e il cittadino di stato non appartenente all'unione europea, non deve essere indicato il codice unico identificativo di cui all'art. 43 del T.U.; paternita' (il dato e' opzionale); b) per l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, con riferimento a ciascun ente, i seguenti dati obbligatori: denominazione sociale; la forma giuridica, secondo la tabella riportata nell'allegato tecnico; indirizzo della sede legale; il codice fiscale. 3. Nella richiesta trasmessa con il servizio in cooperazione applicativa sono indicati anche il cognome e nome del soggetto che effettua la richiesta o il codice identificativo attribuito allo stesso dall'amministrazione interessata ai sensi del comma 3 dell'art. 7. 4. Per la suddetta modalita' di accesso l'amministrazione interessata deve disporre di un modulo software per richiedere i servizi SPCoop di cui al comma 6 dello stesso art. 7. Tale modulo deve essere realizzato secondo quanto specificato nel relativo accordo di servizio ed essere in grado di: comporre il corpo del messaggio di richiesta del servizio, che costituira' il SOAP body della busta di e-gov, secondo un formato XML che contenga i dati, specificati nei commi precedenti; apporre allo stesso la firma elettronica come specificato all'art. 7, comma 8; chiamare, per il tramite della propria porta di dominio, il web service corrispondente al servizio di interesse di cui all'art. 7, comma 6, a sua volta reso disponibile attraverso la porta di dominio del Ministero della giustizia; verificare sulla busta di risposta la firma di cui all'art. 7, comma 8, controllando la validita' del certificato (verifica di integrita' e non ripudio); controllare eventuali segnalazioni di errori presenti nella risposta; lettura ed utilizzo dei dati. 5. Per la compilazione della richiesta trasmessa con il servizio di PEC e' reso disponibile un apposito software che consente di predisporre: a) un file contenente i dati relativi alla richiesta (comma 1); b) un file contenente i dati anagrafici dei soggetti (comma 2, lettera a) oppure i dati dell'ente (comma 2, lettera b); c) un modulo contenente i dati della richiesta, che una volta stampato puo' essere oggetto di registrazione nel protocollo ovvero conservato agli atti dell'ufficio. 6. Alla richiesta, trasmessa con il servizio di PEC e predisposta secondo le specifiche indicate al comma precedente, deve essere applicata la firma digitale del soggetto registrato sul SIC che sta effettuando la richiesta stessa ai sensi dell'art. 8, comma 3. 7. Le modalita' tecnico-operative per l'utilizzo del software di cui al comma 5 sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.