Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
  Ai sensi dell'art. 6  del  D.M.  n.  26/2011,  per  gli  interventi
ammessi in 1ª e 2ª fase del presente  Piano  i  soggetti  proponenti,
pena l'esclusione, devono inviare entro  240  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale: 
    la  eventuale  documentazione  integrativa  necessaria   di   cui
all'art. 6, comma  9  e  seguenti,  del  D.M.  n.  26/2011  (progetto
esecutivo e/o documentazione relativa alla immediata  realizzabilita'
degli  interventi),  ivi  compresa  la  «scheda  informativa  per  la
verifica della documentazione integrativa» che verra'  approvata  con
successivo decreto direttoriale, messa a disposizione dei beneficiari
alla pagina http://edifin.miur.it e che, una volta compilata on  line
e chiusa la procedura on line, dovra' essere stampata e  firmata  dal
legale rappresentante prima dell'invio cartaceo; 
  comunicazione contenente il nome  del  promotore,  qualora  abbiano
fatto ricorso alle procedure con capitali privati. 
    Per gli interventi inseriti a Piano ed ammessi con riserva in  3ª
fase la trasmissione di quanto sopra indicato dovra'  avvenire  entro
240 giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione  definitiva
al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al  precedente  art.
4, comma 2. 
  La  documentazione  di  cui   sopra   deve   essere   spedita   per
raccomandata, con plico chiuso riportante la dicitura  «richiesta  di
cofinanziamento III bando L. n. 338/2000 - art. 6 D.M.  n.  26/2011»,
all'attenzione della Commissione ministeriale alloggi e residenze per
studenti universitari -  legge  n.  338/2000  c/o  Cassa  Depositi  e
Prestiti S.p.A. Via Goito n. 4 - 00185 Roma. Ai fini del rispetto del
termine  di  presentazione,  fara'  fede  la  data  di   accettazione
dell'Ufficio postale di spedizione. 
  I soggetti richiedenti devono trasmettere  il  progetto  esecutivo,
comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al
comma 11 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011. 
  Ai sensi di quanto disposto al comma 12 dell'art.  6  del  D.M.  n.
26/2011, nel caso  in  cui  il  soggetto  richiedente  si  avvale  di
procedure di affidamento di lavori che non  prevedono  la  preventiva
approvazione  di  un  progetto  esecutivo  ai  sensi  della   vigente
normativa in materia di lavori pubblici, il  progetto  esecutivo  non
dovra' essere  trasmesso  nei  termini  di  cui  sopra.  Il  soggetto
proponente deve pero' documentare tale circostanza  alla  Commissione
(con le medesime modalita' sopra indicate) tempestivamente e comunque
non oltre entro 240 giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, se l'intervento rientra in 1ª e  2ª
fase,  oppure,  entro   240   dalla   comunicazione   dell'ammissione
definitiva al cofinanziamento  da  parte  del  Ministero  di  cui  al
precedente art. 4, comma 2 se l'intervento rientra in 3ª fase. 
  In tali casi, ai sensi di quanto disposto dal richiamato  comma  12
dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, il progetto esecutivo dovra'  essere
trasmesso all'attenzione della Commissione (con le medesime modalita'
sopra indicate) entro 3 mesi dalla stipula del contratto di appalto e
comunque non prima della avvenuta validazione del progetto  esecutivo
da parte dei soggetti  a  cio'  preposti;  la  suddetta  stipula  del
contratto di appalto dovra'  essere  formalizzata  nel  rispetto  del
cronogramma gia' depositato  all'atto  della  domanda  e  delle  fasi
temporali ivi stabilite  dal  beneficiario,  che  decorreranno  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  se
l'intervento rientra in 1ª e  2ª  fase,  oppure  dalla  comunicazione
dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte  del  MIUR  di
cui al precedente art. 4 comma 2, se l'intervento rientra in 3ª fase. 
  La Commissione puo' richiedere ai soggetti proponenti  integrazioni
alla documentazione  gia'  trasmessa,  stabilendo  contestualmente  i
termini  perentori  di  tale  integrazione.  In   caso   di   mancata
presentazione  della   documentazione   integrativa   richiesta,   la
Commissione propone al MIUR la revoca del cofinanziamento.