Art. 7 Documentazione Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, per gli interventi ammessi in 1ª e 2ª fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale: la eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 6, comma 9 e seguenti, del D.M. n. 26/2011 (progetto esecutivo e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi), ivi compresa la «scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa» che verra' approvata con successivo decreto direttoriale, messa a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it e che, una volta compilata on line e chiusa la procedura on line, dovra' essere stampata e firmata dal legale rappresentante prima dell'invio cartaceo; comunicazione contenente il nome del promotore, qualora abbiano fatto ricorso alle procedure con capitali privati. Per gli interventi inseriti a Piano ed ammessi con riserva in 3ª fase la trasmissione di quanto sopra indicato dovra' avvenire entro 240 giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2. La documentazione di cui sopra deve essere spedita per raccomandata, con plico chiuso riportante la dicitura «richiesta di cofinanziamento III bando L. n. 338/2000 - art. 6 D.M. n. 26/2011», all'attenzione della Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari - legge n. 338/2000 c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Via Goito n. 4 - 00185 Roma. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fara' fede la data di accettazione dell'Ufficio postale di spedizione. I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 11 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011. Ai sensi di quanto disposto al comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, nel caso in cui il soggetto richiedente si avvale di procedure di affidamento di lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, il progetto esecutivo non dovra' essere trasmesso nei termini di cui sopra. Il soggetto proponente deve pero' documentare tale circostanza alla Commissione (con le medesime modalita' sopra indicate) tempestivamente e comunque non oltre entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, se l'intervento rientra in 1ª e 2ª fase, oppure, entro 240 dalla comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2 se l'intervento rientra in 3ª fase. In tali casi, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, il progetto esecutivo dovra' essere trasmesso all'attenzione della Commissione (con le medesime modalita' sopra indicate) entro 3 mesi dalla stipula del contratto di appalto e comunque non prima della avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte dei soggetti a cio' preposti; la suddetta stipula del contratto di appalto dovra' essere formalizzata nel rispetto del cronogramma gia' depositato all'atto della domanda e delle fasi temporali ivi stabilite dal beneficiario, che decorreranno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, se l'intervento rientra in 1ª e 2ª fase, oppure dalla comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del MIUR di cui al precedente art. 4 comma 2, se l'intervento rientra in 3ª fase. La Commissione puo' richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori di tale integrazione. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta, la Commissione propone al MIUR la revoca del cofinanziamento.