Art. 8 
 
Nulla  Osta   della   Commissione   e   stipula   della   Convenzione
                          MIUR/Beneficiario 
 
  La documentazione di cui al precedente art. 7  e'  esaminata  dalla
Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti  universitari
che: 
    in  caso  di  valutazione  negativa   relativa   alla   immediata
realizzabilita' dell'intervento  ed  alla  conformita'  del  progetto
esecutivo al progetto definitivo, propone al Ministero la revoca  del
cofinanziamento; 
    in  caso  di  valutazione  positiva   relativa   alla   immediata
realizzabilita' dell'intervento  ed  alla  conformita'  del  progetto
esecutivo al progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla  osta
per la successiva  stipula  della  convenzione  di  cui  al  comma  1
dell'art. 7 del D.M. n. 26/2011. 
  La convenzione deve essere stipulata, a pena di  esclusione,  entro
90 giorni dalla comunicazione con la quale il Ministero, acquisito il
nulla osta da parte della Commissione, invita  il  beneficiario  alla
stipula. 
  Alla stipula della  convenzione  seguira'  l'adozione  del  decreto
direttoriale  di  approvazione  della   convenzione   stessa   e   di
assegnazione del cofinanziamento, che  sara'  inviata  ai  competenti
Organi di controllo per la relativa registrazione. 
  I lavori per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A)  e
B) del D.M. n. 26/2011 devono essere iniziati,  pena  la  revoca  del
finanziamento, entro e non oltre il 240° giorno successivo alla  data
di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale
di cui sopra. Per i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 3
comma 1 lettera A) del D.M. n. 26/2011 il termine di cui  sopra  puo'
essere prorogato fino al 30 settembre successivo. 
  Per gli interventi ricadenti nella fattispecie particolare  di  cui
al comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011 (soggetto richiedente che
si sono avvalsi  di  procedure  di  affidamento  di  lavori  che  non
prevedono la preventiva approvazione  di  un  progetto  esecutivo  ai
sensi della vigente normativa  in  materia  di  lavori  pubblici),  i
lavori devono essere iniziati entro il numero di giorni indicato  dal
beneficiario nel cronogramma per lo svolgimento della  fase  relativa
all'inizio lavori. La loro decorrenza iniziera' dal giorno successivo
alla data di comunicazione dell'avvenuta  registrazione  del  decreto
direttoriale di approvazione della  convenzione  con  il  MIUR  e  di
assegnazione del cofinanziamento. 
  Per la tipologia di interventi di cui alla lettera C) dell'art.  3,
comma 1 del D.M. n. 26/2011, il beneficiario, entro  il  240°  giorno
successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del
Decreto  Direttoriale  di  cui  sopra,  dovra'  stipulare  l'atto  di
acquisto, pena la revoca del finanziamento.