Art. 8 Nulla Osta della Commissione e stipula della Convenzione MIUR/Beneficiario La documentazione di cui al precedente art. 7 e' esaminata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari che: in caso di valutazione negativa relativa alla immediata realizzabilita' dell'intervento ed alla conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo, propone al Ministero la revoca del cofinanziamento; in caso di valutazione positiva relativa alla immediata realizzabilita' dell'intervento ed alla conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla osta per la successiva stipula della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.M. n. 26/2011. La convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale il Ministero, acquisito il nulla osta da parte della Commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla stipula della convenzione seguira' l'adozione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento, che sara' inviata ai competenti Organi di controllo per la relativa registrazione. I lavori per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) e B) del D.M. n. 26/2011 devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui sopra. Per i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) del D.M. n. 26/2011 il termine di cui sopra puo' essere prorogato fino al 30 settembre successivo. Per gli interventi ricadenti nella fattispecie particolare di cui al comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011 (soggetto richiedente che si sono avvalsi di procedure di affidamento di lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici), i lavori devono essere iniziati entro il numero di giorni indicato dal beneficiario nel cronogramma per lo svolgimento della fase relativa all'inizio lavori. La loro decorrenza iniziera' dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione con il MIUR e di assegnazione del cofinanziamento. Per la tipologia di interventi di cui alla lettera C) dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011, il beneficiario, entro il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale di cui sopra, dovra' stipulare l'atto di acquisto, pena la revoca del finanziamento.