Art. 2. 
 
  Le abitazioni  realizzate  su  aree  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici, adottati od approvati, prevedono  una  destinazione  con
tipologia  edilizia  di  case  unifamiliari  e   con   la   specifica
prescrizione di lotti non inferiori  a  3000  mq.,  escluse  le  zone
agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.