Art. 5. 
 
  Le case composte di uno o  piu'  vani  costituenti  unico  alloggio
padronale aventi superficie utile complessiva  superiore  a  mq.  200
(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale  e
posto macchine) ed aventi  come  pertinenza  un'area  scoperta  della
superficie di oltre sei volte l'area coperta.