Art. 6 Pubblicazioni Saranno prese in esame, (tenendo conto dell'organicita' ed originalita' della ricerca, della riconosciuta competenza degli autori e dei curatori e del rilievo culturale della struttura proponente) esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Non saranno prese in considerazione le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno, le opere di carattere enciclopedico o non propriamente di natura scientifica. La domanda, compilata secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovra' essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante: a) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i, ecc.) e significative parti dell'opera; b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione; c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, al competente Servizio della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, non appena stampato, un esemplare della pubblicazione realizzato con il contributo erogato nonche' - entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di contributo - il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute; d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.