Art. 6 
 
 
                            Pubblicazioni 
 
  Saranno  prese  in  esame,  (tenendo  conto   dell'organicita'   ed
originalita'  della  ricerca,  della  riconosciuta  competenza  degli
autori e  dei  curatori  e  del  rilievo  culturale  della  struttura
proponente) esclusivamente le pubblicazioni  inedite  di  particolare
rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai
fini della tutela e della  valorizzazione  del  patrimonio  culturale
italiano. 
  Non saranno prese in considerazione le  opere  di  divulgazione,  i
cataloghi di mostre, gli atti di  convegno,  le  opere  di  carattere
enciclopedico o non propriamente di natura scientifica. 
  La domanda, compilata secondo le modalita'  di  cui  ai  precedenti
articoli  2  e  3,  dovra'  essere  obbligatoriamente  corredata  dai
seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal
legale rappresentante: 
  a) relazione illustrativa contenente  un  dettagliato  piano  della
pubblicazione (numero di pagine, articolazione  interna,  notizie  su
autore/i, ecc.) e significative parti dell'opera; 
  b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle  voci  di
entrata e di spesa relative alla pubblicazione; 
  c)  dichiarazione  con  la  quale  il  richiedente  si  impegna   a
trasmettere, al competente Servizio della Direzione generale  per  le
biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto  d'autore,  non
appena stampato, un esemplare della pubblicazione realizzato  con  il
contributo erogato nonche' - entro e non oltre il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di presentazione della richiesta di contributo  -
il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute; 
  d)  dichiarazione   di   impegno   a   fornire   adeguato   risalto
all'iniziativa realizzata con il contributo erogato  dalla  Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto
d'autore anche sul proprio sito istituzionale.